Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 10-06-2011, n. 23405 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 17.3.2010, i difensori dell’INPS ricorrevano avverso il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Bari in relazione al procedimento n. 9599/07 nei confronti di E.D. e C.V., in data 9.10.2009 depositato in pari data e mai notificato all’INPS di Bari, chiedendo l’annullamento del decreto per violazione degli artt. 408 e 410 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c, in quanto l’INPS aveva richiesto nell’atto di denuncia di essere avvisata della eventuale richiesta di archiviazione, e la mancata notifica, da parte del P.M. dell’avviso della richiesta di archiviazione in data 13.3.2008, aveva impedito alla parte offesa denunciante di presentare tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p..

Con memoria depositata il 16.2.2011, E.D. chiedeva che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto l’avviso della richiesta di archiviazione era stato ritualmente notificato all’INPS in data 5.1.2009.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

La censura dedotta dal ricorrente non trova, infatti, riscontro in atti.

Premesso che la denuncia e la richiesta di ricevere avviso ex art. 408 c.p.p. risultano formulate dal direttore provinciale dell’INPS sede di (OMISSIS), osserva il Collegio che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, la richiesta di archiviazione del procedimento risulta notificata alla medesima persona offesa INPS, Direzione provinciale di (OMISSIS), in data 5.1.2009. A ciò aggiungasi che lo stesso difensore dell’INPS, avv. Monaco – su sua richiesta del 2.10.2009 – veniva quindi informato in data 5.10.2009 (anteriore a quella di emissione del provvedimento di archiviazione) dalla Cancelleria del Tribunale che il p.m. aveva avanzato richiesta di archiviazione.

Considerato che la richiesta di archiviazione è stata ritualmente notificata, e la ricorrente parte offesa è stata posta pertanto nelle condizioni di poter proporre opposizione alla richiesta e provocare il contraddittorio innanzi al GIP in ordine alla richiesta del p.m., non si è verificata la nullità dedotta in ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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