Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21403

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 12 giugno 2009, accoglieva l’appello proposto da N.A. nei confronti di C.E., avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 23 ottobre 2008, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il C., sulla base di un unico motivo, attinente vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la N., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Non ha pregio l’eccezione di mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, che è stata invece tempestivamente prodotta dal ricorrente.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito di diritto relativo a violazione di legge, nonchè della sintesi, omologa al quesito di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza e sono da porsi a favore dello Stato, stante il beneficio del patrocino a spese dello Stato concesso alla N. ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133).

Non può accogliersi la domanda di distrazione a favore del difensore, contenuta nella memoria per l’udienza, che presupporrebbe la revoca del beneficio, non ancora disposta, in assenza dell’accertamento sui presupposti della revoca stessa (art. 136, predetto decreto).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, a favore dello Stato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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