Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 10-06-2011, n. 23403 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 20.3.2010 M.L. propone ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 18.2.2010, nel procedimento nei confronti di Ma.Iv..

Il ricorrente chiede quindi l’annullamento del predetto decreto di archiviazione, la riassunzione delle prove già fornite nella opposizione alla richiesta di archiviazione e la riapertura delle indagini per il reato di usura.

In data 25.2.2011, il difensore di Ma.Iv. deposita memoria con la quale chiede che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto personalmente dalla parte offesa e per motivi di merito.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, M.L. non era legittimato a proporre ricorso per Cassazione. Infatti, la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all’apposito albo (v. Cass. S.U. sent. n. 24/1998).

In secondo luogo, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6 il quale rinvia all’art. 127 c.p.p., comma 5 che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della "notitia criminis".

Considerato che il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato a seguito di fissazione della camera di consiglio, con citazione rituale della parte offesa, e che il ricorso attiene al merito del provvedimento, il ricorso è inammissibile anche sotto tale profilo.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa del e ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *