Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21402 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, F.F., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 08-02-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Va precisato che il Giudice a quo ha determinato il danno morale, in contrasto con t parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00 procedimento presupposto: 2^ grado, settembre 2001 – settembre 2006; durata ragionevole 3 anni, come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale). Non vi è domanda in relazione al primo grado del procedimento.

Non si può prescindere dagli ordinari termini di ragionevole durata, per intere categorie di controversie (nella specie, causa di lavoro), ma soltanto con riferimento al singolo procedimento, in relazione al quale il ricorrente nulla precisa.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 2.250,00, per un ritardo di 3 anni. Vanno riliquidate le spese de giudizio di merito, da confermarsi a carico dell’amministrazione, nel rispetto dei minimi tariffari.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione per metà e per metà compensate, stante l’accoglimento soltanto parziale della domanda sul quantum.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 2.250,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in ragione di metà; le compensa per l’altra metà liquidandole per l’intero in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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