Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 10-06-2011, n. 23402

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 30.7.2010 l’avv. Francesco Bianchi, difensore della parte offesa T.A., ricorreva per Cassazione avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia, in data 28 aprile 2010, deducendo la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., essendo illegittima la scelta del Giudice di archiviare senza contraddittorio, considerato che la parte offesa aveva chiesto di essere avvisata ai sensi dell’art. 408 c.p.p., e nessun avviso le era stato notificato.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Invero, alla persona offesa, che nella stessa notizia di reato aveva dichiarato di voler essere informata ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2 non risulta notificato il prescritto avviso.

Considerato che l’omessa notifica della richiesta di archiviazione da parte del P.M. ha impedito al ricorrente di proporre tempestiva opposizione alla suddetta richiesta, ex art. 410 c.p.p., è evidente la violazione del diritto al contraddittorio previsto dalla legge, avendo il G.I.P. deciso l’archiviazione "de plano".

A causa della violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione, l’omissione in questione configura pertanto una nullità deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 409 c.p.p. e art. 127 c.p.p., comma 5, che può essere fatta valere senza l’osservanza dei termini di cui all’ari 585 stesso codice (v., fra le tante: Cass. Sez. 2, sent. n. 46274/2003 rv. 226975; Sez. 5, sent. n. 10742/2007 rv. 235944).

Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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