Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21401 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.G. e GI., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro 25-01-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Va precisato che il Giudice a quo ha determinato il danno morale, in contrasto con i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.500,00 procedimento presupposto: 1^ grado, giugno 1987 – febbraio 2006; durata ragionevole 3 anni, cui la pronuncia impugnata ha aggiunto un anno e mezzo, a carico delle parti private per rinvii a richiesta ed integrazione del contraddittorio; su tale profilo non vi è censura).

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 13.500,00, per ciascuno dei ricorrenti, per un ritardo di 14 anni e 2 mesi.

Vanno riliquidate le spese del giudizio di merito, da confermarsi a carico dell’amministrazione, nel rispetto dei minimi tariffari.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 13.500,00 per indennizzo, per ciascuno dei ricorrenti, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avvocati D. POLIMENI e A. COTRONEO, antistatari per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. D. POLIMENI antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *