Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 10-06-2011, n. 23373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.3.2006, il Tribunale di Cagliari dichiarò M. J.M. responsabile del reato di ricettazione continuata, e – concesse le attenuanti generiche equivalenti e ridotta la pena per la scelta del rito – lo condannò alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 350,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 19.5.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per errata interpretazione della legge penale, perchè i reati unificati sotto il vincolo della continuazione sono stati commessi tra gli anni 1995 e 1996, ed essendo applicabile nella fattispecie la normativa di cui all’art. 157 c.p. come modificata dalla L. n. 251 del 2005, gli stessi erano già estinti per prescrizione all’epoca della pronuncia della sentenza d’appello.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va accolto.

Ai sensi dell’art. 157 c.p. – come modificato dalla L. n. 251 del 2005, e nella fattispecie applicabile in quanto al momento dell’entrata on vigore della legge (8.12.2005) il procedimento non era pendente in appello – "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti". Considerato che il reato di ricettazione, in quanto punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, si prescrive nel termine massimo di anni 10; che i reati così come contestati nei capi di imputazione risultano commessi in data successiva e prossima al settembre e al novembre 1995; che il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei" (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 5132/2010 rv. 246287), il termine di prescrizione in questione (pur aumentato di giorni 60 per la sospensione dal 14.12.2005 al 24.3.2006, per rinvio su richiesta del difensore) era già maturato – in relazione a tutti gli episodi di ricettazione ritenuti in sentenza quale unico reato ex art. 81 c.p. – anteriormente al 19.5.2010, data in cui è stata pronunciata la sentenza in grado d’appello.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato continuato di ricettazione di cui alla sentenza impugnata estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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