Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-06-2011, n. 440 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo l’odierno appellato, premesso di appartenere al Corpo della Guardia di Finanza e di avere svolto negli anni decorsi lavoro straordinario oltre il limite per il quale sussisteva la necessaria copertura finanziaria (c.d. monte ore), ha adito il T.A.R. Palermo onde vedersi riconosciuto il diritto a percepire il necessario corrispettivo per l’attività prestata.

Con la sentenza impugnata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso condannando l’Amministrazione al pagamento delle prestazioni straordinarie svolte dal ricorrente in eccedenza al monte ore assegnato al reparto di appartenenza.

La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico motivo di appello.

L’appellato non si è costituito.

Con ordinanza n. 7/2011 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza del 27 aprile 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della gravata sentenza.

Come chiarito in premessa, con la sentenza impugnata il T.A.R. Palermo ha condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle prestazioni straordinarie svolte – in eccedenza rispetto al monte ore prefissato e senza specifica autorizzazione – dall’originario ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato:

a) che gli effetti della eventuale mancanza della autorizzazione preventiva non possono ricadere sul personale militare;

b) che la concessione di un riposo compensativo in alternativa al pagamento ha senso solo se attuata in prossimità della prestazione lavorativa;

c) che in ogni caso il decorso di anni dalla prestazione straordinaria stessa consolida il diritto dell’istante al pagamento del compenso in denaro.

Come dedotto dall’Amministrazione con l’unico motivo d’appello, le argomentazioni sopra riportate non sono condivisibili in quanto contrastano irrimediabilmente con la giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia (cfr. sentenze nn. 930 e 937 del 2007) e del Consiglio di Stato (cfr. fra le tante IV sez. nn. 2170 e 2173 del 2008), come consolidatasi dopo iniziali oscillazioni.

Sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, deve escludersi che l’Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario: per questo genere di prestazioni eccedenti infatti il militare ha solo il diritto a fruire di corrispondenti riposi compensativi.

Come è noto, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, in quanto la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge infatti una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza, tale principio deve trovare applicazione, pur nel quadro di opportuni bilanciamenti, anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari.

Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi, non solo non consente loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazioni, ma in sostanza li obbliga alla effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può però ammettersi che mediante gli ordini di servizio (vale a dire quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione) siano di fatto frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell’Amministrazione (come sopra delineate, che interessano necessariamente anche l’Amministrazione militare) cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione (cfr. IV Sez. n. 602 del 2007).

In sostanza, la tesi ermeneutica fatta propria dal T.A.R. non può essere condivisa in quanto finisce per attribuire di fatto – in violazione del principio di legalità e di imparzialità – potestà autorizzatorie alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario in eccedenza (con ovvi conseguenti riflessi sulla spesa e sulla gestione del personale) a soggetti che, in base alla ripartizione di funzioni propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno e non possono avere.

Ciò non significa, naturalmente, che il militare – tenuto in base ad ordine a prestare servizio straordinario pur avendo raggiunto il tetto orario prefissato – non abbia oggi, e a differenza di quanto avveniva nel passato, diritto ad una piena reintegrazione: infatti in tale ipotesi, in cui per le ragioni anzidette non può operare il sinallagma retributivo, la tutela dell’integrità psico fisica del dipendente sarà assicurata dall’istituto del riposo compensativo.

Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l’esigenza di assicurare l’effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo una interruzione, l’Amministrazione appellante ha effettivamente provveduto a disciplinare l’ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive e del riposo compensativo (articolo 44 del D.M. 30 novembre 1991 concernente "Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza", come modificato alla luce del D.P.R. n. 170/2007) prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all’ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

A ciò deve aggiungersi infine che – come evidenzia la memoria dell’Amministrazione – l’art. 37 comma 7 del D.P.R. n. 51/2009 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) le ore non recuperate mediante riposo compensativo devono essere retribuite se la relativa richiesta sia stata respinta dall’Amministrazione per esigenze di servizio.

Alla stregua di tali considerazioni, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono tuttavia, in ragione delle richiamate iniziali oscillazioni giurisprudenziali, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.

Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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