Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato in data 30 giugno 2007 il Tribunale di Reggio Emilia respingeva il reclamo proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, ribadendo l’esclusione del credito dalla stessa insinuato, in quanto, trattandosi di credito ammesso con riserva, la stessa non era stata sciolta nei termini e con le modalità previsti dalla L. Fall., art. 98. 1.1 – A fondamento della decisione, il Tribunale richiamava l’orientamento di legittimità secondo cui l’opposizione allo stato passivo costituisce l’unico mezzo per ammissione al passivo, con eliminazione della riserva.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre la S.G.C, s.r.l., quale procuratrice speciale della S.A.R.C. s.r.l., cessionaria del credito della B.N.L. SPA., sulla base di unico motivo.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

2. – Viene denunciata falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 89 e 113, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che la parte si era conformata a una prassi solo successivamente modificata con il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale recepito nel provvedimento impugnato. In proposito si rileva che l’esame della documentazione del credito ben potrebbe avvenire finchè non sia stato ordinato il riparto finale.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel giugno dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 2.2 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il motivo dedotto non contiene alcuna delle sintetiche indicazioni riassuntive prescritte dalle disposizioni stesse.

La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, non dovendosi provvedere sulle spese non avendo la parte intimata resistito al ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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