Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-06-2011, n. 23476 Giudice dell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 5.3.2010 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale celebrata a seguito dell’opposizione proposta da S.P., M.F., C.G. e C.F. avverso il decreto di confisca emesso dalla stessa Corte.

In data 9.7.2009, disponeva la revoca del vincolo imposto relativamente ai rapporti bancari specificamente indicati a seguito dell’esecuzione del decreto oggetto di opposizione.

Invero, la Corte territoriale rilevava che il provvedimento di sequestro e la successiva confisca oggetto dell’opposizione non avevano affatto ad oggetto i rapporti bancari intrattenuti dalla Garden Rime s.n.c. e dalla ditta individuale BLUMENTAG con l’istituto di credito Banco di Napoli filiale di (OMISSIS), nè dalla BLUMENTAG e dalla IDEA BLU s.r.l. con la Banca Popolare del Mezzoggiorno filiale di (OMISSIS), nè dalla BLUMENTAG con Poste Italiane filiale di (OMISSIS); pertanto, conformemente alla richiesta delle parti, revocava il vincolo imposto ai suddetti rapporti bancari in sede di esecuzione del decreto oggetto di opposizione.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, lamentando che la circostanza che i rapporti bancari in esame non fossero oggetto del provvedimento opposto è esatta soltanto formalmente in quanto dei predetti rapporti bancari era stata disposta la confisca dalla Corte di appello, seconda sezione con altro decreto del 17.11.2009; pertanto, si era verificato un mero disguido. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, ciò che rileva è che i rapporti bancari in esame sono legittimamente sottoposti a confisca con l’anzidetto decreto in data 17.11.2009, conseguentemente, deve ritenersi infondato il provvedimento della Corte che ha revocato il vincolo.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

All’evidenza, la Corte territoriale si è pronunciata esclusivamente e correttamente sul provvedimento impugnato da parte degli interessati in sede di opposizione rilevando che – come afferma lo stesso ricorrente – detto provvedimento non costituiva titolo idoneo ai fini del mantenimento in sequestro prima e confisca poi dei rapporti bancari (rectius dei saldi contabili) specificamente indicati.

Del tutto irrilevante, all’evidenza, deve ritenersi la circostanza che i medesimi beni fossero sottoposti a sequestro e confisca in forza di diverso titolo che, naturalmente, non è stato in alcun modo inficiato dall’ordinanza impugnata.

Non può, nella specie, qualificarsi il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, come richiesto dal Procuratore generale presso questa Corte, atteso che – da quanto si rileva in atti – l’ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, già a seguito di opposizione con conseguente instaurazione di regolare contraddittorio tra le parti.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *