Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-06-2011, n. 23474 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza deliberata il 6 luglio 2010 e pubblicata il giorno successivo, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di R.A. in ordine al reato ascrittogli, previsto e punito dall’art. 81 c.p., 1 capoverso, e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, perchè estinto per intervenuta oblazione.

2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando l’illegittimità dell’applicazione dell’oblazione al reato contestato, punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, e ciò anche nell’ipotesi della riconosciuta attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, che, pur importando l’applicazione della sola ammenda, ai sensi della citata L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, non costituisce autonoma fattispecie di reato, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, essendo la decisione impugnata in contrasto con le disposizioni di legge di cui agli artt. 162 e 162 bis c.p. in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 4, come da consolidato arresto giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale l’oblazione è ammissibile solo nelle contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda ( art. 162 c.p.) o, alternativamente, con l’arresto o l’ammenda, ma non è ammissibile nelle contravvenzioni punite congiuntamente con la pena detentiva e pecuniaria, ancorchè nell’ipotesi di lieve entità, come quella prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, relativa al porto di oggetti atti ad offendere, sia applicabile solo la sanzione pecuniaria dell’ammenda (c.f.r., tra tutte, Sez. 1, n. 19177 del 10/04/2008, dep. il 12/05/2008, Vitale, Rv. 240190).

Segue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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