Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-06-2011, n. 433 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, i ricorrenti indicati in epigrafe, titolari di un progetto di realizzazione di un centro commerciale, impugnavano le delibere del Consiglio comunale di Mussomeli nn. 48 e 64, rispettivamente del 16 e 23 novembre 2007, relative, la prima, ai "Criteri di valutazione della prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento di destinazioni urbanistiche, vigenti e/o adottate, per proposte di variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/98"; la seconda, il rigetto del progetto in variante al P.R.G. vigente presentato dai ricorrenti medesimi per realizzare un centro commerciale.

Avverso gli atti impugnati i ricorrenti deducevano la violazione della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive (art. 5 D.P.R. n. 447/1998).

2) – Con decreto n. 624 dell’8 maggio 2010, il Presidente della Regione, su conforme parere delle Sezioni riunite di questo Consiglio n. 434/09, reso nell’Adunanza del 3 novembre 2009, accoglieva il ricorso straordinario, annullando gli atti impugnati.

Questo Consiglio osservava: "Nel caso di specie, l’illegittimità dell’impugnata delibera n. 48 del 2007 consiste, appunto, nel fatto di aver stabilito in termini assoluti – in sede di emanazione delle c.d. linee guida per la valutazione delle proposte di variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 – che tutte "le proposte di varianti al P.R.G. ricadenti in aree destinate ad attrezzature d’interesse generale e verde pubblico nel vigente e nell’approvando P.R.G. sono da rigettare. Si tratta, all’evidenza, dell’introduzione ad opera del Comune di Mussomeli di un vincolo ostativo assoluto, ulteriore a quelli previsti dal regolamento, perciò solo incompatibile con la legittima predeterminazione di c.d. linee-guida per l’attuazione di detto atto normativo. Agli effetti conformativi, possono giovare due segnalazioni: la prima, che il richiamo alla destinazione a "verde pubblico" rischia di tradursi in una generalizzata inapplicabilità del procedimento valutativo in deroga, previsto dal citato art. 5; la seconda, che se per determinate destinazioni di zona può ammettersi, al più, il richiamo a una valutazione amministrativa particolarmente accorta e forse anche restrittiva, in nessun caso le linee-guida possono affermare la preclusione dell’accoglimento per ogni proposta di insediamento produttivo in deroga, esse altrimenti ponendosi in insanabile contrapposizione con l’atto normativo cui sono tenute a dare attuazione.

La deliberazione n. 48/2007 è, perciò, illegittima e va conseguentemente annullata; la deliberazione n. 64/2007 è, invece, illegittima per derivazione, avendo fatto integrale applicazione di quanto stabilito nelle linee-guida fissate dalla prima delibera impugnata".

3) – Con atto di precetto e di messa in mora del 29 ottobre 2010, i ricorrenti intimavano all’Amministrazione comunale di eseguire il summenzionato decreto decisorio del Presidente della Regione.

Con nota del 1 dicembre 2010, il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale di Mussomeli comunicavano ai ricorrenti che, alla stregua del parere espresso dal dirigente dell’Area tecnica LL.PP. e Urbanistica, avevano inoltrato all’Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente – Dipartimento regionale dell’urbanistica – la richiesta di voler esprimere il proprio parere per la conclusione della procedura, a seguito delle evoluzioni urbanistiche del P.R.G. e della collocazione temporale delle stesse.

4) – I ricorrenti hanno proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo che questo Consiglio ordini all’Amministrazione di eseguire il decreto decisorio e disponga la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

5) – In via preliminare, va positivamente risolta la questione relativa all’ammissibilità del ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva di un decreto del Presidente della Regione siciliana, reso in sede di decisione di ricorso straordinario ex art. 23, IV comma, dello Statuto regionale siciliano, approvato con D.Lgs. 15 marzo 1946, n. 455, e successivamente dichiarato legge costituzionale con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Su tale questione, più volte favorevolmente esaminata da questo Consiglio (cfr., in particolare, la decisione 19 ottobre 2005, n. 695), si è recentemente pronunciata in senso positivo la Corte di Cassazione a Sezioni unite (sentenza 28 gennaio 2011, n. 2065) proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso la decisione di questo Consiglio n. 63 del 2 marzo 2009.

Le Sezioni unite hanno, in particolare, osservato che le modifiche apportate dall’art. 69 L. n. 69 del 2009 sono state tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella propria precedente sentenza n. 15978 del 2001. Ed invero, come hanno soggiunto, la possibilità per la Sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, di sollevare l’incidente di costituzionalità, "pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla giurisdizionalità", mentre "l’eliminazione del potere della pubblica amministrazione di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto) lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela …".

Le Sezioni unite hanno, poi, osservato che tale significativo mutamento ha trovato conferma nella nuova disciplina del giudizio di ottemperanza prevista dal nuovo codice del processo amministrativo, contenuto nell’allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, riguardo al quale "la decisione sul ricorso straordinario, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nell’ipotesi prevista alla lett. b) dell’art. 112, 2° comma, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, 1° comma, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui competenza si tratta", e hanno concluso nel senso che "l’evoluzione del sistema … deve trovare applicazione, in guisa di corollario, per l’analoga decisione resa dal Presidente della regione siciliana ai sensi della richiamata normativa regionale, modellata sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, dovendosi, dunque, riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere …". 6) – Ciò posto, passando all’esame del merito della controversia, il Collegio è dell’avviso che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.

La determinazione soprassessoria, adottata il 1 dicembre 2010 dal Comune di Mussomeli, costituisce, infatti, atto palesemente elusivo della regola di condotta dettata nella decisione della quale è chiesta l’esecuzione, consistente nell’obbligo del Comune di pronunciarsi autonomamente sulla richiesta di variante ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998.

7) – In accoglimento del ricorso, si assegna, pertanto, al suddetto Comune il termine di 60 (sessanta) giorni per pronunciarsi sull’istanza dei ricorrenti.

Si nomina sin da adesso un commissario ad acta nella persona dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il quale, scaduto il termine come sopra indicato, provvederà, anche a mezzo di un suo delegato, a pronunciarsi sull’istanza.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

8) – Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, le stesse sono liquidate a favore dei ricorrenti e a carico del Comune di Mussomeli nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

a) – ordina al Comune di Mussomeli di pronunciarsi sulla richiesta di variante, ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998; nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione;

b) – nomina come commissario ad acta l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il quale, scaduto il termine assegnato all’Amministrazione comunale, adotterà, anche a mezzo di un suo delegato, gli atti necessari per l’ottemperanza alla decisione contenuta nel decreto del Presidente della Regione n. 624 dell’8 maggio 2010;

c) – condanna il Comune di Mussomeli al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese, competenze e onorari del giudizio di ottemperanza che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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