Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-06-2011, n. 23473

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza del 16 marzo 2010, pubblicata il 26 aprile successivo, ha respinto il ricorso proposto da P.P. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 13 febbraio 2009, di conferma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Vibo Valentia il 21 dicembre 2007, che aveva condannato la P., magistrato, per il reato di diffamazione nei confronti dei membri dell’associazione professionale presieduta dall’avvocato T.F. del foro di Vibo Valentia, quest’ultimo costituitosi parte civile, definendoli, nel corso dell’udienza del 10 dicembre 2003, come ridicoli, incompetenti e maleducati, nell’ambito di un duraturo contrasto tra lo stesso magistrato e i professionisti appartenenti alla detta associazione.

2. Avverso la suddetta sentenza di questa Corte ricorre, in via straordinaria, la P., personalmente, assumendo che il giudice di legittimità avrebbe commesso alcuni errori di fatto di rilevanza decisiva, non avendo ella mai pronunciato alcuna frase ingiuriosa nei confronti dei collaboratori dello studio legale Tassone e tanto meno all’indirizzo dell’avvocato T.F., non presente all’udienza, come da assunte testimonianze, ma essendosi limitata a pronunciare le parole: "Siete ridicoli" esclusivamente nei riguardi delle due procuratrici legali dello studio Tassone, le uniche presenti all’udienza del 10 dicembre 2003, in replica alle loro insistenti e petulanti richieste di astenersi dal trattare la causa cautelare civile di loro interesse, peraltro solo rinviata dal giudice P., operante in sostituzione della collega (impedita) designata come giudice istruttore, ad un’udienza ravvicinata stante l’urgenza, donde la configurabilità, nel fatto contestato, del solo delitto di ingiuria nei confronti delle due professionisti presenti, le quali non avevano presentato querela.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (c.f.r., tra tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, dep. 30/04/2002, Basile, Rv. 221280).

Nella fattispecie, la ricorrente deduce con ogni evidenza pretesi errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali del giudizio di merito e, in particolare, errori sui destinatari delle parole "siete ridicoli" (e non sul significante costituito dalle medesime parole) rivolte dal magistrato P. alle rappresentanti dello studio legale Tassone, da intendersi, secondo la ricorrente, riferite alle sole due professioniste, entrambe donne e non querelanti, che erano presenti in udienza, nonostante l’uso del maschile e i pregressi consolidati contrasti tra lo stesso magistrato e lo studio presieduto dall’avvocato T., e non a tutti i componenti (presenti e assenti) dell’associazione professionale, come ritenuto, invece, dai giudici di merito con la decisione divenuta irrevocabile in forza della sentenza della quinta sezione di questa Corte, immune da errori materiali o di fatto, che ha rigettato il ricorso proposto dalla P., sulla premessa del concorso dei delitti di ingiuria e diffamazione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irrltualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)- al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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