Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-06-2011, n. 23472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza deliberata il 10 giugno 2010 e pubblicata il successivo 21 giugno, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da F.V., condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, sulla base della ritenuta pericolosità sociale dello stesso e dei risultati dell’inchiesta socio-ambientale dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) da cui non emergevano, a suo avviso, elementi di natura personale, familiare e sociale tali da consentire la formulazione di una prognosi di idoneità rieducativa delle misure alternative richieste dal condannato.

2. Avverso la suddetta ordinanza il F., personalmente, ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e, segnatamente, delle disposizioni di cui all’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, per avere il Tribunale omesso di notificare alla sua persona e al proprio difensore di fiducia, tempestivamente nominato, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, con clamorosa violazione del principio del contraddittorio sanzionata dalla nullità assoluta dell’intero procedimento a norma dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p..

3. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando che il F., dopo la proposizione dell’attuale impugnazione il 29 giugno 2010, è stato scarcerato per sospensione dell’esecuzione della pena il 2 luglio 2010 e da allora fino ad oggi non è più rientrato in carcere (c.f.r. la certificazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in data 16 febbraio 2011, in atti).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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