Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-06-2011, n. 23471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 7 agosto 2009, ha respinto la domanda di D.C.G. di rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello nei suoi confronti, il 13 giugno 2008, di conferma della decisione del Tribunale di Napoli in data 14 dicembre 2005, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il dispositivo della sentenza le era stato regolarmente notificato a mani proprie e, pertanto, non erano ravvisaci elementi di incertezza in ordine alla sua conoscenza della pronuncia.

2. Avverso la suddetta ordinanza la D.C., tramite il suo difensore, avvocato Mario Anzisi del foro di Napoli, ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando il travisamento degli atti in cui sarebbe incorso il giudice territoriale per avere ritenuto correttamente notificato all’istante l’estratto contumaciale di una sentenza emessa, nella stessa data del 13 giugno 2008, nei riguardi di diversi imputati, nell’ambito di un altro processo con distinto numero di ruolo rispetto a quello pertinente alla stessa D.C..

3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Risulta, per tabulas, che l’estratto contumaciale di sentenza notificato alla D.C. ed allegato al suo ricorso, pur emesso nella medesima data della decisione nei suoi riguardi, era tuttavia relativo a diversi imputati, D.G.V. e P. M., nell’ambito di un altro processo contraddistinto da diverso numero di ruolo rispetto a quello in cui figura imputata la D. C., con la conseguente manifesta illogicità, per travisamento degli atti, in cui è incorsa la Corte territoriale, affermando la regolarità della notificazione senza rilevare che l’atto notificato non era quello pertinente all’attuale ricorrente.

4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo esame al giudice emittente, il quale si atterrà a quanto indicato nella presente decisione adottando i provvedimenti consequenziali.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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