Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-06-2011, n. 428 Impiegati degli enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli interessati, assunti dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 37/1985 con contratto per due anni, trasformato poi a tempo indeterminato, sono stati inquadrati nel ruolo speciale transitorio ai sensi della L.R. n. 53/1985 con decorrenza giuridica ed economica del 21 settembre 1993.

I medesimi impugnavano i decreti di inquadramento per violazione ed erronea applicazione dell’art. 5, comma 4, della L.R. n. 19/1991, rivendicando l’aumento stipendiale di Lire 300.000 mensili con riguardo al 7° livello in luogo di quello di Lire 216.667 mensili correlato al 6° livello.

Il ricorso era respinto con la sentenza indicata in epigrafe, che è appellata in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese, per violazione ed erronea applicazione dell’art. 5, comma 4, L.R. n. 19/1991 e difetto di motivazione.

Deducono che non possa dubitarsi dell’applicabilità nei confronti di chi viene inquadrato nel 7° livello degli aumenti stipendiali intervenuti per tale livello.

Gli interessati premesso "di non essere in grado di dimostrare che il generico assunto contenuto in sentenza è infondato" evidenziano che l’Amministrazione, col decreto presidenziale 22 gennaio 2001, n. 10, contenente le linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001, all’art. 8 ha stabilito che al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, al quale sia stato attribuito il c.d. correttivo del livello precedente, deve attribuirsi, in sostituzione, l’aumento lordo annuo previsto dallo stesso comma per i livelli di nuovo inquadramento, riconoscendo così che il correttivo andava applicato nel livello successivo.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come già osservato da questo Consiglio nella recente sentenza n. 1065 del 9 agosto 2010, deve ritenersi che gli aumenti stipendiali di cui all’art. 5 della L.R. n. 19/1991 non entrino a far parte della sfera giuridica ed economica degli interessati se non dalle scadenze indicate nella legge stessa che non prevede un frazionamento nel tempo di somme già entrate nella sfera dei destinatari. Essa contiene una previsione costitutiva dell’importo attribuibile agli interessati a decorrere dalle date espressamente in essa indicate. Non può ritenersi omogeneo il servizio fuori ruolo con quello di ruolo e, quindi, va disattesa la pretesa in relazione agli aumenti stipendiali previsti per legge, in relazione alla ricostruzione della carriera avvenuta sulla base di norme che consentono di valutare anche il servizio pre-ruolo.

In tal senso si è, altresì, espresso questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva con parere 18 ottobre 1994, n. 588, dal quale non v’è motivo per discostarsi.

Infine, non appare pertinente il richiamo operato dagli appellanti al Decreto presidenziale del 22 giugno 2001, n. 10, trattandosi di provvedimento che si riferisce a un accordo contrattuale successivo e che non incide sui pregressi decreti di inquadramento.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti, le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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