Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 21528 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.U., B.P. e P.P., già soci della oramai estinta snc C.L.K & C, citarono innanzi al Tribunale di Ancona, con atto notificato nel maggio 1986, C.M., titolare dell’omonima impresa edile, per sentirlo condannare al pagamento di L. 13.868.916 quale, residuo corrispettivo per lavori di carpenteria in legno e ferro eseguiti per suo conto; il convenuto si costituì, eccependo la difettosa esecuzione delle opere ed il ritardo con il quale erano state consegnate, svolgendo altresi domanda riconvenzionale per la riduzione del corrispettivo in misura corrispondente alle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi, oltrechè al minor valore delle opere, per effetto degli stessi, e perchè gli attori fossero condannati al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza 24/2002, in parziale accoglimento della domanda di adempimento e della riconvenzionale, condannò il C. a pagare la somma di L. 5.868,916 oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di Appello di Ancona, pronunziando sentenza n. 650/2005, respinse l’impugnazione del C. – che così aveva inteso sottoporre a critica la decisione del Tribunale di non riconoscere il risarcimento dei danni da ritardo – ed accolse quello del V. e del P.P. – che avevano censurato la ritenuta sussistenza di esborsi di controparte per opere emendative – condannando il predetto C. al pagamento dell’importo originariamente richiesto, oltre, accessori, regolando di conseguenza le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il C., affidandolo ad un unico motivo, variamente articolato; il V. ed il P.P. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Viene fatta valere la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" -con riferimento sia agli artt. 1667, 1668 e 1218 cod. civ. – assumendosi che la Corte di Appello di Ancona non avrebbe tenuto conto della consulenza espletata innanzi al Tribunale che aveva analiticamente descritto i vari profili di difettosa esecuzione delle opere ed aveva indicato gli oneri aggiuntivi "sicuramente sostenuti" dall’appaltante per porvi rimedio; del pari la Corte territoriale non avrebbe valutato neppure la fattura n. (OMISSIS), rilasciata da terzi per i lavori di riparazione.

2- E’ poi denunciato un vizio di motivazione – sotto il profilo della omissione e della insufficienza della stessa – in quanto il giudice dell’appello avrebbe condannato al pagamento dell’intero corrispettivo originariamente pattuito, pur in presenza di un inadempimento dell’obbligazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e la sussistenza dell’evidente incidenza dello stesso sul sinallagma.

3 – Va esaminata innanzi tutto la censura da ultimo illustrata, attesa la sua logica pregiudizialità rispetto alla prima.

Il motivo è fondato.

4 – Invero la Corte di Appello , affermando che non vi fosse la prova degli esborsi sostenuti dal C. per emendare la cattiva esecuzione dei lavori – pacifica in causa-appaltati ai contro ricorrenti e che per tale ragione non potesse essere accolta la domanda di quanti minoris, (come derivante dalle conclusioni rassegnate in appello, di cui non si è lamentata la non corrispondenza alla originaria domanda riconvenzionale) ha erroneamente posto sullo stesso piano la domanda di risarcimento del danno da inadempimento e quella di operare una valutazione delle opere in conseguenza della loro difettosa esecuzione: mentre la prima richiesta doveva essere supportata da una valida prova degli esborsi emendativi, la seconda ne prescindeva in quanto la lamentata difettosità incideva sul sinallagma per il sol fatto di esser stata accertata ed era costituita dal differenziale di valore e di rendimento dell’opera non perfettamente eseguita e quello dei lavori se fossero stati effettuati a regola dell’arte; diverso è poi il problema di stabilire se il costo del ripristino, se ed in quanto sostenuto, possa costituire un utile parametro per operare la valutazione in minus del corrispettivo ancora dovuto (sul punto vedi Cass. 11409/2008); erroneo si appalesa anche l’ulteriore argomento, utilizzato dalla Corte anconetana, facente leva sulla rivendita " a prezzi di mercato" degli appartamenti da parte del C., dal momento, da un lato, che l’osservazione era collegata alla pretesa natura meramente risarcito ria della richiesta di quanti minoris, dall’altro che non è dato saperi: quale avrebbe potuto essere il corrispettivo della vendita degli immobili eseguiti a regola.

5 – La motivazione della Corte di merito è quindi sul punto insufficiente e determina la cassazione della sentenza di appello – restando assorbite le ulteriori articolazioni dell’unico motivo – con rinvio allo stesso giudice di appello, pur in diversa composizione, per nuova valutazione e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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