Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-06-2011, n. 427 Regione Sicilia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 338 del 19 febbraio 2010, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, decidendo sul ricorso proposto dalla Geo Ambiente s.r.l., ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla ditta Traina s.r.l., ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti.

2) – L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Con provvedimento del 6 aprile 2010, n. 148, il responsabile del servizio "Area Territorio e Ambiente" del Comune di Carlentini ha accertato che, a seguito della verifica della documentazione richiamata nel bando di gara, concernente il "Servizio raccolta, trasporto rifiuti solidi e urbani e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi d’igiene pubblica", era emerso il mancato richiamo, previsto a pena di nullità, della disciplina dettata dall’art. 2 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata" e ha, di conseguenza, dichiarato la nullità del bando stesso.

Per effetto di tale atto deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse alla base dell’impugnazione della sentenza di primo grado e dell’originario ricorso.

Circa le spese e gli altri oneri di giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara l’appello in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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