Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 10-06-2011, n. 23468 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 13aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l’istanza proposta da A.O. N., volta ad ottenere una fra le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario e dal D.P.R. n. 309 del 1990. Rilevava il Tribunale che il condannato, dopo l’elezione di domicilio effettuata all’atto della domanda, non era stato reperito al suddetto domicilio e poichè lo steso non aveva provveduto a comunicare il mutamento del domicilio eletto la sua istanza era da dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 677 c.p.p..

2 – Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente A.O.N., assumendo a motivi: a) violazione ed erronea applicazione dell’art. 677 c.p.p., comma 2; b) nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza; c) mancata convocazione del condannato presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Messina per il 02.04.2010. 3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Giovanni Galati, con atto depositato il 3 agosto 2010, chiede che l’ordinanza impugnata sia annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Messina per l’ulteriore corso.
Motivi della decisione

1.- Rileva preliminarmente il Collegio che dagli atti acquisiti tramite il DAP, risulta il ricorrente A.O.N. è stato scarcerato dalla Casa di Reclusione di Augusta, il 14 gennaio 2011, per avvenuta concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ne consegue che egli, avendo successivamente ottenuto una delle misure alternative in relazione alle quali con l’ordinanza oggetto dell’odierno gravame era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza, non ha più interesse, concreto ed attuale, alla definizione del ricorso.

E’, invero, condizione di ammissibilità per qualunque impugnazione, secondo quanto richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, che sussista un interesse effettivo, in quanto volto alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Sent. 21.4.2006, n. 24637, Rv. 234734); tale interesse deve poi persistere sino alla decisione e non può consistere nella mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato (Cass. S.U. Sent. 12.10.1993 n.20) priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento e sulla situazione reale del ricorrente.

Dunque, essendo venuto meno l’interesse del A.O.N. a coltivare l’impugnazione avverso l’ordinanza di che dichiarava inammissibili le sue richieste di misura alternativa, posto che una delle suddette misure è stata concessa con provvedimento successivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, si ritiene (vedasi da ultimo in tal senso: Cass. Sez. 1, Sent. 9.1.2009, n. 2483, Rv. 242816, Larosa) che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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