CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 17 novembre 2010, n. 23207 – Pres. Schettino – est. Correnti. In tema di diffida ad adempiee.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione rispetto alla diffida ad adempiere in atti. artt. 1453 e 1454 cc, e col secondo violazione degli artt. 1479, 1480, 1453, 1454, 1455 cc così argomentati:

1. Il giudice del gravame ha definito inidonea la diffida ad adempiere dei ricorrenti ed idonea quella del resistente.

I coniugi non avevano il dovere di pretendere prima l’adempimento e poi la risoluzione e la diffida è una semplice facoltà, non un onere per la parte adempiente.

Né erano necessari requisiti formali particolari.

2. Il Giudice di appello ha addebitato agli acquirenti di sapere che l’immobile era in parte di terzi, fondandosi sulla testimonianza del tecnico che era anche di fiducia del resistente, ma la cui lettura non è decisiva.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

Mentre non si riporta dettagliatamente il contenuto della testimonianza, in violazione del principio di autosufficienza, non mettendo questa Corte Suprema nelle condizioni di valutare la decisività della doglianza, in ordine alla idoneità o meno delle diffide, la Corte di appello alle pagine undici e seguenti rileva che “oltre all’inesistenza di alcun atto di messa in mora, di contestazione o di semplice sollecito da parte dei coniugi I. Z. pur dopo scaduto il termine del 31.1.96 – come rimarcato dal primo giudice – è significativo che nella richiamata missiva del 24.9.96 si riferisca la (pretesa) risoluzione ipso iure del contratto all’ipotesi dell’art. 1480 cc – come detto – ma non affatto alla scadenza di un termine essenziale (art. 1457 cc) o alla esistenza di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc).

Dunque, una volta scaduto il termine (non essenziale) del 31.1.96 il promittente venditore continua a coltivare (com’è suo dovere) la pratica per la sanatoria (che si concluderà il 6.5.96) e i promittenti acquirenti aspettano, senza alcun atto scritto di sollecito, contestazione o messa in mora.

Non lo faranno neppure nella missiva del 24.9.96, che il primo giudice qualifica erroneamente come diffida ad adempiere ex art. 1454 cc.

Non è un caso né una dimenticanza che tale missiva non contenga (come pure il primo giudice ha rilevato) la indicazione del notaio, del luogo e dell’ora della stipula, perché la missiva non è un invito a stipulare… ma una dichiarazione di volersi avvalere di una risoluzione automatica che si pretende già avvenuta (“il predetto contratto è da intendersi risolto”)”.

La Corte territoriale evidenzia che l’atto si conclude con l’invito alla restituzione delle somme anticipate, maggiorate di interessi e danni da quantificare e che l’8.10.96. quando nessun termine essenziale è scaduto e nessuna risoluzione è ancora sopravvenuta, ai coniugi I. – Z. Nicola Z. aveva fatto notificare diffida ad adempiere ex art. 1454 cc e nessun ostacolo si frapponeva all’adempimento del preliminare essendo stata trasfusa in atto pubblico del 24.9.96 la pennuta Z. D.N..

Donde l’inadempimento dei prominenti compratori.

Ciò premesso, le odierne censure sono inidonee a confutare le suesposte argomentazioni in fatto, con le quali la Corte di appello ha valutato i comportamenti delle parti pervenendo a soluzione logica e coerente, della quale sostanzialmente si richiede il riesame nel merito, non consentito in questa sede.

Questa Suprema Corte, con risalente e consolidata giurisprudenza, ha statuito che la diffida ad adempiere prevista dall’art. 1454 cc costituisce il mezzo per conseguire il vantaggio della risoluzione del contratto che non contenga la clausola risolutiva espressa (Cass. 6.4.1973 n. 953) e che la parte adempiente può direttamente proporre la domanda tendente alla risoluzione del rapporto sulla base del solo fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza (Cass. 27.1.1996 n. 639, etc.), ferma restando la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento. Anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida intimata senza esito dalla parte adempiente, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell’inadempimento.

Va sempre applicata la disposizione di cui all’art. 1455 cc che, riferendosi all’inadempimento in genere, e facendo seguito sia alla norma disciplinante l’azione costitutiva ex art. 1453 cc sia a quella relativa alla risoluzione di diritto ex art. 1454 del cc senza operare alcuna distinzione, non può che riferirsi ad entrambi gli istituti (Cass. 13.3.2006 n. 5407).

A prescindere, quindi, dall’esistenza e dalla idoneità della diffida, posta in essere dagli odierni ricorrenti, resta la valutazione posta in essere dalla Corte territoriale dei comportamenti delle parti.

Ne deriva il rigetto del ricorso con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1.800,00, di cui 1.600,00 per compensi, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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