Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 10-06-2011, n. 23467 Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con decreto 6 luglio 2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da A.G.V. in considerazione del fatto che egli si trovava nella posizione giuridica di appellante, in stato di custodia cautelare in carcere, per altro reato e, pertanto, in posizione incompatibile con l’esecuzione delle misure alternative richieste in relazione ad un titolo di esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5. 2 – Propone ricorso per cassazione l’avvocato Fuzi Massimo, difensore di A.G.V., assumendo a motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ammissibilità delle istanze proposte. Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato ritiene l’inammissibilità non per questioni formali ma per una considerazione di carattere sostanziale, infatti la valutazione di incompatibilità della misura alternativa richiesta con lo status di detenuto in custodia cautelare non ha carattere assoluto bensì è necessariamente relativa al caso specifico, ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato risulta, sul punto, del tutto apparente.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. D’Angelo Giovanni, con atto depositato il 26 ottobre 2010, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato nei termini di cui alle successive ragioni.

2.- Rileva il collegio come sia principio di diritto acquisito e consolidato, in forza della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quello secondo il quale "la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata da persona che si trovi in carcere per effetto di ordinanza cautelare relativa a fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo è ammissibile in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione" (Cass. Pen. Sez. 1, sent. 8.10.2004, n. 50172 Rv. 230764, Musone; Cass. Sez. 1, Sent. 14.1.2004, n. 3054, Rv.

226962, Lubrano; ed in precedenza: Sez. 1, Sent 4.4.2001, n. 23291, Rv. 219363, Candelora; Sez. 1, Sent. 14.6.2002, n. 24710, Rv. 222525, Rigoli; Sez. 1, Sent. 1.4.2003, n. 21377, Rv. 224520, Zara; Sez. 1, Sent. 25.11.1999, n. 6503, Rv. 215120, Giampietro).

In sostanza, posto che il quadro normativo di riferimento non consente di ritenere esistenti preclusioni pregiudiziali alla valutazione nel merito della richiesta del condannato ( art. 656 c.p.p., commi 5 e 9; l’art. 298 c.p.p., comma 2), il problema della compatibilità tra custodia cautelare in carcere e misura alternativa alla detenzione deve essere spostato dal momento relativo alla decisione sull’istanza di concessione del beneficio a quello, eventuale, di pratica applicazione del beneficio stesso (da ultimo:

Sez. 1, Sent. 19.05.2009, n. 22077, Rv. 244015, Stoianovic).

Tanto premesso, è evidente il vizio di motivazione dell’impugnato provvedimento che fonda la dichiarazione di inammissibilità – pronunciata de plano dal Presidente del tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, per manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge – sulla inesistente incompatibilità tra lo stato di custodia cautelare dell’istante, conseguente a titolo diverso da quello in esecuzione, e la possibilità per lo stesso di essere ammesso, ricorrendone i presupposti nel merito, alla fruizione di misura alternativa in relazione alla condanna definitiva.

Ne consegue che le richieste di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale presentate dal ricorrente devono essere decise nel merito, in formale contraddittorio delle parti, in vista dell’emissione di un provvedimento la cui esecuzione, ove eventualmente positivo, andrebbe posticipata all’esito della custodia cautelare in atto per titolo diverso.

Il decreto impugnato deve, quindi, essere annullato e gli atti vanno restituiti al Tribunale di competenza per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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