Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 10-06-2011, n. 23465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 7 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Taranto respingeva l’istanza proposta da R.F., volta ad ottenere la detenzione domiciliare ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 ter, per il proseguo dell’espiazione della pena di anni 2, mesi 2 e giorni 24 di reclusione, infintagli con sentenza della Corte di appello di Taranto per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 c.p..

Riteneva il tribunale che, nonostante le conclusioni del perito nominato d’ufficio circa la gravita delle patologie riscontrate e considerate le esplicitazioni dello stesso in corso di udienza, le esigenze di salvaguardia della salute del condannato ed il rischio di ulteriori eventi dannosi conseguenti all’ipertensione, ben potevano essere prevenuti e tutelati attraverso i presidi apprestabili in un Centro Diagnostico Terapeutico dell’Amministrazione Penitenziaria, alla quale disponeva fosse inviata copia della decisione.

2 – Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’avvocato Franz Pesare, difensore di R.F., assumendo a motivi:

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’erronea applicazione dell’art. 47 ter, comma 1 ter, O.P, artt. 146 e 147 c.p.;

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla illogicità della motivazione quale risultante dal testo del provvedimento impugnato anche con riferimento agli specifici atti costituiti dalla relazione di perizia del dr. P. e dai suoi chiarimenti resi nell’udienza 7 aprile 2010, nonchè in riferimento alla consulenza di parte del dr. C..

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Antonio Mura, con atto depositato il 23 Luglio 2010, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Motivi della decisione

1.- Rileva preliminarmente il Collegio che dagli atti acquisiti tramite il DAP, risulta il ricorrente R.F. è stato dimesso dalla Casa Circondariale di Taranto, il 6 dicembre 2010, per avvenuta concessione della detenzione domiciliare, ne consegue che egli, avendo successivamente ottenuto la misura alternativa che era stata in precedenza respinta con l’ordinanza oggetto dell’odierno gravame, non ha più interesse, concreto ed attuale, alla definizione del ricorso.

E’ invero, condizione di ammissibilità per qualunque impugnazione, secondo quanto richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, che sussista un interesse effettivo, in quanto volto alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, sent. 21.4.2006, n. 24637, rv. 234734); tale interesse deve poi persistere sino alla decisione e non può consistere nella mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato (Ca.. S.U., Sent. 12.10.1993, n. 20) priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento e sulla situazione reale del ricorrente.

Dunque, essendo venuto meno l’interesse del R. a coltivare l’impugnazione avverso l’ordinanza di che respingeva la sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, posto che la suddetta misura è stata concessa con provvedimento successivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, si ritiene (vedasi da ultimo in tal senso: Cass. Sez. 1, sent.

9.10.2009, n. 2483, rv. 242816, Larosa) che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *