T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15.4.2004, tempestivamente depositato, il sig. G.I. ha impugnato il provvedimento 19.2.2004, n. 16306/B con cui il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio – dopo aver già richiesto l’invio di documentazione integrativa (cfr nota 12.12. 2003) – sospendeva ancora i termini per l’istruttoria richiedendo, tra l’altro, al Comune di Minturno copia dell’atto di adozione del P.U.A..

Ad avviso del ricorrente l’organo statale avrebbe disposto la contestata sospensione prescindendo oltre che dalla reale situazione strutturale dello stabilimento di proprietà del ricorrente, dalla pianificazione regionale e comunale.

Avverso detto provvedimento del Soprintendente è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: violazione del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, violazione del d.m. 495 del 13.6.1994, così come modificato dal d.m. 165 del 19 giugno 2002; violazione della circolare n. SG/113/14443 del 15 aprile 2003 della Direzione Generale per i Beni Ambientali – Servizio IV; violazione dell’art. 2, comma 20 della legge n. 24 1/90; violazione della L. r. 16 marzo 1982, n. 13; oltre che eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento della funzione pubblica e della tipicità del provvedimento amministrativo.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso è costituito in giudizio

Con ordinanza 348/2004, emessa nella Camera di consiglio del 7.5.2004, il Collegio accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Alla udienza del 26.5.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento prot. n° 16306/B del 19 febbraio 2004 con il quale la Soprintendenza ha richiesto all’interessato nuove integrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui al d.lgs. 490/1999.

Segnatamente, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 151, 4 comma, del dlgs 490/99, assumendo la decadenza del potere di verifica da parte dell’organo ministeriale per decorrenza infruttuosa del prescritto termine decadenziale di giorni sessanta.

Ad avviso dell’interessato anche là dove si fosse reso necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione, il citato termine perentorio avrebbe potuto essere interrotto per una sola volta, iniziando a decorrere nuovamente dal momento della ricezione degli allegati integrativi da parte dell’ Autorità statale competente.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, al riguardo, il collegio che l’art. 6, comma 6 bis, del d.m. n. 495 del 1994, richiamato oggi dall’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed un tempo dall’art. 151, d.lg. n. 490 del 1999, dispone che "… qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimento, di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione.. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione e dall’acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici".

Orbene, nel caso in esame la Soprintendenza, pur avendo ricevuto il 19 dicembre 2003 la documentazione richiesta, si è peraltro determinata sull’istanza solo il 19 febbraio 2004, ossia oltre il visto termine decadenziale di sessanta giorni.

In definitiva, l’Autorità ministeriale non era più titolare di un potere di sospensione, tenuto conto che la stessa aveva consumato tale potere mediante la prima richiesta di materiale integrativo.

In effetti, è stato precisato in giurisprudenza che la suestesa normativa contempla non un’ipotesi di "interruzione" vera e propria, ma un" ipotesi di mera "sospensione" del termine – di sessanta giorni -fissato alla Soprintendenza per eventualmente annullare 1 "autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione o dagli enti da essa delegati.

La fondatezza del secondo motivo conduce all’accoglimento del ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure, che restano quindi assorbite.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 19.2.2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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