Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 10-06-2011, n. 23461

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.-Con ordinanza 15 dicembre 2009 il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava l’istanza proposta da G.R. volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, o in subordine la semilibertà, in relazione alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione infettagli con sentenza 22 dicembre 2008 dal Tribunale di Pescara. Osservava il tribunale che la circostanza che l’istante, ammesso all’affidamento in prova per ben quattro volte in precedenza, aveva poi commesso ulteriori reati, denotava la assoluta inidoneità della misura dell’affidamento ad operare nel senso della rieducazione e del corretto reinserimento sociale del prevenuto, peraltro immeritevole per non averne compreso il valore.

2 – Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’avvocato Antonio di Blasio, difensore di G.R., assumendo a motivi: a mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge. Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato sia motivato solo con riferimento alla, ritenuta, insussistenza dei presupposti per la concessione dell’affidamento in prova ed ometta, invece, di argomentare riguardo alla richiesta subordinata di concessione della misura della semilibertà; che nello stesso si sia affermata l’immeritevolezza del G. solo con riferimento ai suoi trascorsi ed al fallimento di precedenti esperimenti di affidamento in prova senza considerare, con motivazione carente e violazione di legge, i progressi tratta mentali dallo stesso raggiunti quali attestati dalla relazione dell’UEPE e dalle informazioni di polizia giudiziaria.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Tindari Baglione, con atto depositato il 26 ottobre 2010, chiede che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione alla semilibertà.
Motivi della decisione

1.- Rileva preliminarmente il Collegio che dagli atti acquisiti tramite il DAP, risulta il ricorrente G.R. è stato scarcerato il 19 novembre 2010 per avvenuta espiazione pena, ne consegue che egli, avendo compiutamente espiato la condanna in relazione alla quale domandava di essere ammesso alle misure alternative del affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, non ha più interesse, concreto ed attuale, alla definizione del ricorso.

E’, invero, condizione di ammissibilità per qualunque impugnazione, secondo quanto richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, che sussista un interesse effettivo, in quanto volto alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Sent. 21.4.2006, n. 24637, Rv. 234734) ; tale interesse deve poi persistere sino alla decisione e non può consistere nella mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato (Cass. S.U. Sent. 12.10.1993 n.20) priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento e sulla situazione reale del ricorrente. Dunque, essendo venuto meno l’interesse del G. a coltivare l’impugnazione avverso l’ordinanza di che respingeva la sua istanza di misure alternative, posto che è stata espiata la pena detentiva in relazione alla quale esse erano domandate ed egli è stato rimesso in libertà, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, si ritiene (vedasi da ultimo in tal senso: Cass. Sez. 1, Sent. 9.1.2009, n. 2483, Rv. 242816, Larosa) che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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