T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 22.12.2003, tempestivamente depositato, il Ten. Col. R.B., Ufficiale dell’aeronautica Militare in s.p.c., in servizio presso 70^ Stormo, 470^ Gruppo S.T.O con l’incarico di Capo Servizio Controllo Spazio Aereo dell’aeroporto di Latina, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la scheda valutativa n. 59, relativa al periodo dal 7/12/2001 al 30/3/2003.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con memoria notificata il 3.5.2004 il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente al dispaccio 19.2.2004 a mezzo del quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 25.7.2003, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso.

In occasione della camera di consiglio del 18.6.2004 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale con ordinanza n.449.

Successivamente, all’udienza del 26.5.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo è impugnata la scheda valutativa n. d’ordine 59 con cui è stata regredita la qualifica finale da eccellente a superiore alla media espressa nei confronti del Ten. Col. R.B., in servizio presso il 70^ Stormo, 470^ Gruppo S.T.O relativa al periodo dal 7/12/2001 al 30/3/2003.

Con il ricorso per motivi aggiunti è stato, poi, impugnato il citato dispaccio con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa relativa al visto periodo di riferimento.

Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Osserva, anzitutto, il Collegio che i giudizi contenuti nella scheda valutativa riguardante gli ufficiali delle Forze Armate in un determinato arco di tempo sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dal valutando nel predetto periodo e si concretano in apprezzamenti qualitativi sull’entità delle stesse.

Per tale loro natura non si richiede che l’eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d’ufficio oppure da specifici addebiti sul comportamento di quest’ultimo, essendo al riguardo necessario e sufficiente che la documentazione caratteristica esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario.

Occorre ancora aggiungere che in materia vige il criterio secondo cui ogni valutazione assume carattere autonomo e dunque essa non deve rapportarsi né in alcun modo essere condizionata da giudizi formulati con riferimento ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame.

Ciò non toglie però che il giudizio finale relativo al documento caratteristico debba mantenersi all’interno di un quadro di coerenza e di ragionevolezza della motivazione che ne costituisce il fondamento e tale non può certamente dirsi quello espresso dal 1° revisore ed acriticamente fatto proprio dal secondo revisore, tenuto conto che la normativa di riferimento (art. 2, 6 comma del d.P.R. 8.8.2002, n. 213) postula che l’autorità superiore, là dove intenda condividere l’eventuale abbassamento del giudizio finale, debba in ogni caso motivare l’eventuale dissenso.

Nel caso di specie, il revisore si è, invece, limitato ad una valutazione essenzialmente soggettiva dell’operato del militare, omettendo di esplicitare sufficienti argomenti tali da giustificare il diverso giudizio espresso rispetto al compilatore.

Alla stregua delle sviluppate considerazioni gli apprezzamenti formulati dal revisore nella contestata documentazione caratteristica appaiono inadeguati sotto il profilo dei presupposti e quindi della motivazione in quanto fondati su valutazioni certamente insufficienti e non idonee a supportare, sotto il profilo della coerenza e della logicità, il giudizio espresso di "superiore alla media", giudizio peraltro deteriore rispetto a quello di "eccellente " conseguito nei periodi precedenti.

In altri termini l’illegittimità della valutazione impugnata appare ancora più evidente, laddove finisce per giustificare il giudizio sostanzialmente meno brillante dell’attività svolta nel periodo in esame dal ricorrente sulla base di elementi non sufficientemente esplicitati.

L’illegittimità della scheda impugnata risulta peraltro confermata, là dove si deduce l’omissione (sia nel frontespizio sia nel riquadro 37), del secondo incarico di "Capo Sezione Traffico Aereo del 1° Reparto Operativo Autonomo Kosovo" svolto, nel periodo in questione, dal militare.

Detta omissione rende certamente le note caratteristiche illegittime, tenuto conto che una scheda incompleta non consente una effettiva e compiuta valutazione del rendimento del dipendente nel periodo preso in considerazione.

In conclusione il ricorso principale va accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.; mentre il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile,

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma di Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge, che vanno poste a carico dell’amministrazione intimata
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata scheda valutativa.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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