Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 21518 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Parma propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro L.M., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del GP di Langhirano che, dichiarata la contumacia del Comune per irregolare costituzione e, conseguentemente non dedotta l’eccezione di incompetenza per territorio, pur dichiarando di respingere l’opposizione a verbale n. (OMISSIS) della P.M. di detto comune, ha applicato la sanzione di Euro 137,55 corrispondente alla minima edittale. Si denunzia col primo motivo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell’art. 83 c.p.c. per essere stato considerato non costituito il Comune con memoria a firma del comandante della P.M.; col secondo della L. n. 689 del 1981, art. 22 e dell’art. 204 bis C.d.S. perchè doveva essere dichiarata la eccepita incompetenza territoriale del GP di Langhirano, essendo inderogabilmente competente il GP di Parma, col terzo dell’art. 142 C.d.S. perchè, pur essendo pacifico che il verbale contempla la modalità di pagamento in misura ridotta, trattandosi di autocarro la sanzione è raddoppiata.

Le prime due censure sono fondate.

Nella speciale procedura di opposizione a verbale l’amministrazione può difendersi con lo stesso organo che ha emanato l’atto, senza possibilità di sindacato.

Il funzionario comunale sta in giudizio senza autorizzazione in forza della sola qualifica, qui non contestata; ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo, un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio, ove, come nella fattispecie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo (Cass. 17 luglio 2001 n. 9710). Il GP era tenuto a dichiarare anche di ufficio l’incompetenza per territorio e non poteva considerare non costituito e contumace il Comune.

Va, conseguentemente, dichiarata la competenza del GP di Parma, che esaminerà il terzo motivo formulato col presente ricorso.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del GP di Parma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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