T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 515

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’8.2.1999, tempestivamente depositato, la sig.ra A.M.P. ha impugnato il provvedimento in epigrafe a mezzo del quale il Capo Servizio del Comune di Terracina dichiarava (rectius: prendeva atto del) la sopraggiunta inefficacia dell’istanza di condono edilizio prodotta dall’interessata in data 14.3.1995, n. 25667.

In particolare, il menzionato atto veniva giustificato sull’assunto che nella domanda di condono l’interessata affermava testualmente che l’immobile da condonare sarebbe stato oggetto di distruzione a causa di un incendio e che…."la non persistenza delle opere eliminava in radice il presupposto fondamentale posto a fondamento della richiesta di condono".

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto: 1) incompetenza, non essendo stato firmato l’atto impugnato dall’autorità sindacale competente; 2) violazione di legge, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, sussistendo il presupposto previsto dalla normativa di riferimento relativo alla data di ultimazione dei lavori; 3) motivazione insufficiente ed incongrua, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti.

Il Comune di Terracina si è costituito in giudizio.

All’udienza del 26.5.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come emerge da quanto esposto in fatto la ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità del diniego in questa sede impugnato sia con riferimento all’esclusiva competenza dell’autorità sindacale a sottoscrivere l’atto impugnato, sia all’irragionevolezza di una scelta non sorretta da obiettivi riscontri, potendo ottenere il condono un’opera ultimata entro la prescritta data del 10.10.1983.

Ad avviso dell’amministrazione comunale, invece, la disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32 della L. 28.2.1985, n. 47 non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il difetto degli elementi essenziali (rectius strutturali) dell’edificio farebbe venir meno il presupposto per accedere alla procedura sul condono.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, al riguardo, il collegio che nella specie è incontestato che la domanda di condono edilizio, prodotta dall’interessata in data 14.3.1995, n. 25667, aveva ad oggetto un immobile completamente distrutto a causa di un incendio che, come tale, aveva perduto le connotazioni essenziali dell’edificio: ciò configurava l’intervento più che di tipo conservativo di nuova costruzione.

In effetti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, la edificazione su ruderi ha sempre natura di nuova costruzione in quanto "un rudere in stato di rovina non rientra nel novero delle costruzioni esistenti che possono essere demolite e ricostruite" (cfr. Cons. Stato sez. V 10.2.2004, n. 475).

Analogamente: l’ area su cui sorgono i ruderi è da considerare alla stregua di area non edificata

(Cass. Sez. III sent. N. 20776/06).

La dedotta censura deve perciò essere respinta.

Anche il vizio di incompetenza deve essere disatteso tenuto conto che, come puntualmente dedotto dalla difesa comunale, nel caso i specie, l’adozione di misure repressive di contrasto all’abusivismo edilizio spettano al sindaco in qualità di capo della amministrazione comunale e, non già, nella qualità di ufficiale del Governo.

Ne discende che il Capo Servizio con delega di funzioni ben poteva adottare il provvedimento in questa sede impugnato.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma di Euro 1500,00, oltre ad oneri di legge, che va posta a carico della ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a versare al Comune di Terracina la somma di Euro 1500,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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