T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 5262 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso proposto (integrato da atto recante motivi aggiunti) ha ad oggetto una controversia attinente la decisione dell’Amministrazione datoriale di disporre in senso sfavorevole a quanto prospettato dalla dipendente Signora C.M., odierna ricorrente, in tema di riconoscimento del diritto di quest’ultima a godere dello svolgimento del rapporto di lavoro part time;

Ritenuto che la materia contenziosa di cui sopra appare rientrare, con tutta evidenza, nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, rectius del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165;

Evidenziato che, dunque e per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, facendosi salvi gli effetti della traslatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;

Le spese seguono la soccombenza, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00) come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente C.M. a rifondere le spese di giudizio in favore del Ministero dell’economia e delle finanzeAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del Ministro pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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