Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 10-06-2011, n. 23458 Stranieri

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o, che ha chiesto che l’ORDINANZA sia annullata senza rinvio.
Svolgimento del processo

1.1-Con l’ordinanza 17.7.2010 il Tribunale di Pavia in composizione monocratica, non convalidava, per carenza del requisito della flagranza, l’arresto operato il 16.7.2010 dalla polizia giudiziaria della Questura di Pavia nei confronti di B.E.M. in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, contestato come segue: "perchè in concorso con due complici rimati ignoti, al fine di trarre ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero M.A., cittadino egiziano, dopo essersi fatto consegnare dallo stesso la somma di Euro 2.750,00, presentava all’Ufficio dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Pavia una domanda di emersione dal lavoro irregolare del predetto cittadino extracomunitario, nella quale veniva falsamente dichiarato che questi prestava attività di assistenza, come badante, presso C.C., madre del B., così favorendo la permanenza dello straniero nel territorio dello stato in violazione delle norme in materia di immigrazione. In (OMISSIS)".

Sosteneva a ragione il Tribunale che non sussistesse l’ipotesi della flagranza, posto che, come anche ricavabile dalla imputazione contestata, il favoreggiamento della permanenza in Italia del cittadino extracomunitario si era consumata con la presentazione della domanda di regolarizzazione avanzata nel settembre del 2009 in quanto, da tale data, si verificavano le condizioni che secondo la legge impedivano l’adozione dei provvedimenti di espulsione nei confronti degli stranieri che avessero in corso la pratica per la sanatoria.

1.2.- Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia per erronea applicazione della legge penale in relazione alla individuazione del momento consumativo del reato ed alla conseguente valutazione della flagranza. Premette in punto di fatto che il B. era stato tratto in arresto mentre si trovava, munito di delega della FALSA madre palesemente fasulla, nei locali della prefettura di Pavia, assieme a M.A., perchè lì convocato per definire, mediante sottoscrizione del contratto di lavoro, la pratica di regolarizzazione del cittadino extracomunitario. Dai primi accertamenti, in particolare dalle dichiarazioni del M., emergeva che al momento della presentazione della domanda, nel settembre 2009, il B. si era fatto consegnare la somma di denaro, indicata in imputazione, per fare risultare una fittizia assunzione del M. quale badante della madre. Sostiene, quindi, parte ricorrente che la procedura di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari si configuri come una fattispecie a formazione progressiva poichè gli effetti definitivi della stessa- articolata in due fasi: la prima di presentazione in via telematica della richiesta e contestuale versamento di una somma forfettaria per contributi previdenziali pregressi, dalla quale scaturivano effetti provvisori che legittimavano, solo in via temporanea, la permanenza dello straniero nel territorio dello stato, la seconda, attinente alla successiva formalizzazione del rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione delle parti del relativo contratto negli uffici della Prefettura competente, costituente momento conclusivo della procedura – si realizzano compiutamente nel momento in cui le parti addivengono alla formale sottoscrizione del contratto di lavoro, in tale momento si consuma il delitto per cui si procede, perchè allora si realizza l’effetto di consentire la permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio dello stato in violazione delle norme che disciplinano l’immigrazione. Ha quindi errato il giudice nell’affermare che il reato si fosse già consumato nel (OMISSIS), all’atto della presentazione della richiesta di emersione e, in conseguenza, non sussistesse la flagranza all’atto dell’arresto di B.E.M. nei locali della Prefettura di Pavia, ove si era recato con il cittadino extracomunitario per sottoscrivere il contratto di lavoro.

1.2.- Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2.1.- Invero le ragioni addotte dal PM ricorrente sono, in punto di diritto per quel che attiene alla formazione progressiva fattispecie amministrativa condivisibili, e inducono a concludere che il provvedimento gravato deve essere annullato.

2.2.- Partendo dalla considerazione che il reato di cui all’art. 12, comma 5, è a condotta libera (Cass., Sez. 3, Sentenza 03/10/2006, n.39952, Rv. 235497), posto che per integrarlo non occorre che la regolarizzazione della posizione pervenga ad un esito positivo, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato e, dunque, anche ogni attività, sia propedeutica che successiva, all’avvio delle pratiche di regolarizzazione (Cass., Sez. 1, Sentenza 09/10/2008 , n. 40320, Rv.

241434 ). Si tratta, infatti, di uno di quei delitti a consumazione prolungata, o a condotta frazionata, posto che l’evento, consistente nella agevolazione fraudolenta del permanere del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, continua a prodursi nel tempo, a seguito di ogni singola attività attraverso la quale, nel progresso del relativo iter amministrativo, sia comunque illegittimamente conseguita la suddetta permanenza. La condotta di favoreggiamento si esaurisce solo quando cessa la condizione di illegalità da essa creata, essa, infatti, integra una figura di reato permanente, per il quale lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza ai sensi dell’art 382. c.p.p. (Cass. Sez. 1, sent. 3/2/2004, n 8065, Rv. 227120).

Da ciò consegue che con la presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare, inviata all’Ufficio dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Pavia, previa corresponsione da parte del M. della somma di danaro indicata in imputazione, il B. aveva dato inizio alla condotta tipica del delitto, consistente nel favorire, avendo tratto l’ingiusto profitto dell’acquisizione della somma di Euro 2.750,00, la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello stato, per tutto il periodo della durata del contratto di lavoro fittizio che si proponeva di firmare. Quando, poi, fu tratto in arresto nei locali della Prefettura di Pavia egli proseguiva la commissione, attraverso la sottoscrizione del contratto di lavoro, del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, la cui consumazione aveva avuto inizio nel (OMISSIS), e con tale condotta, se alla firma del contratto si fosse addivenuti, avrebbe conseguito la ulteriore permanenza del cittadino extracomunitario, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno. Dunque il reato, nella sua fase ulteriore, era in corso di realizzazione attraverso la agevolazione della illegale permanenza del M. in Italia, in conseguenza del rilascio di un permesso di soggiorno in sanatoria.

2.4.- Da ciò deriva che la richiesta di convalida dell’arresto del B. era conferente rispetto alla assunta flagranza, che sicuramente non era venuta meno (Cass, Sez. 1, sent. 13.11.2007, n. 46280, Rv. 238428), con riferimento all’ipotesi di reato contestata ed in relazione a quei comportamenti che, in atto, il B. poneva in essere essendo presente nella Prefettura di Pavia, in compagnia del cittadino egiziano M.A., per sottoscrivere con lui un contratto di lavoro fittizio e preordinato al conseguimento, fraudolento, del permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario.

Per le ragioni sopraesposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè l’arresto è stato legittimamente effettuato.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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