T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 5261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La D.B. S.r.l., concessionaria della raccolta di scommesse sportive ed ippiche rientrante nella categoria delle c.d. concessionarie storiche, propone ricorso al fine di veder dichiarato l’obbligo dell’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato (d’ora in avanti, per brevità, AAMS) di risponderle in merito alla richiesta avanzata con istanza spedita il 30 settembre 2010 e ricevuta il 4 ottobre 2010 e volta ad ottenere l’esonero dal pagamento del rateo a titolo di c.d. minimi garantiti con scadenza 30 ottobre 2010 asseritamente dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002. Con il presente giudizio chiede anche che l’AAMS definisca le c.d. modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta delle scommesse ippiche e sportive ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. l) del c.d. decreto Bersani e, per l’effetto, provveda sulla richiesta di esonero dal pagamento del rateo dovuto da essa Società a titolo di minimi garantiti per gli anni 2000, 2001, 2002 avente scadenza il 30 ottobre 2010.

Premette la società ricorrente che, in base al disciplinare sottoscritto dai concessionari per la raccolta del gioco ippico, questi ultimi si sono assunti l’obbligo di versare una quota della raccolta di scommesse e che se l’ammontare delle scommesse riscosse non raggiunga una determinata quota, il concessionario versi comunque all’Amministrazione un "minimo garantito".

Riferisce poi la società ricorrente che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani), il legislatore al fine di predisporre nuove misure di contrasto al gioco illegale, aveva disposto che: "Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

(f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;) (la lettera è stata abrogata dall’articolo 1bis, comma 6 del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, n.d.r.);

(g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;) (la lettera è stata abrogata dall’articolo 1bis, comma 6 del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, n.d.r.);

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro (, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila) (la lettera è stata così modificata dall’articolo 40 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, n.d.r.);

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169".

Soggiungeva la ricorrente che, per effetto di numerose pronunce emesse dal TAR Lazio veniva censurato il meccanismo di pretendere dai concessionari il pagamento dei c.d. minimi garantiti in assenza dell’emanazione da parte dell’Amministrazione competente delle c.d. misure di salvaguardia, vale a dire senza che fosse operativo quel meccanismo di calmierazione degli importi dovuti "comunque" dai concessionari previsto dall’art. 38 del c.d. decreto Bersani.

Riferiva ancora la ricorrente che, sempre per effetto di alcune decisioni assunte dal Tribunale amministrativo romano, era sospeso il pagamento di numerosi importi dovuti per i c.d. minimi garantiti fino a quando non fossero state definite le c.d. misure di salvaguardia.

Precisa quindi la D.B. che, proprio per i suindicati motivi, essa formulava istanza all’AAMS al fine di ottenere l’esonero dal pagamento di tali somme con riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002. Non avendo ottenuto risposta entro il termine procedimentale calcolato ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la D.B. adiva questo giudice amministrativo al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza rimasta inevasa.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dei Monopoli di Stato sostenendo l’infondatezza delle prospettazioni avverse e chiedendo la reiezione del ricorso siccome proposto.

Con decreto presidenziale n. 5020 del 2010 è stata respinta l’istanza di adozione di provvedimento cautelare monocratico formulata dalla società ricorrente.

Trattenuta riservata la decisione alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2011, la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2011.

3. – Va anzitutto precisato che la Società D.B. ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 31, commi da 1 a 3 e 117 c.p.a. per non avere l’Amministrazione risposto alla istanza presentata dalla odierna società ricorrente (spedita il 30 settembre 2010 e ricevuta il 4 ottobre 2010) con la quale essa chiedeva l’esonero dal pagamento delle somme dovute all’Amministrazione per i c.d. minimi garantiti con riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002.

Dalla lettura dell’istanza a suo tempo presentata dalla D.B. e rimasta inevasa si evince (si veda la parte finale dell’istanza dopo l’espressione "Voglia") che la richiesta fosse limitata all’aspirato esonero e non accompagnata da altre domande formulate. Deriva da ciò che il presente giudizio è circoscritto all’accertamento della legittimità o meno del silenzio serbato dall’AAMS sulla riproposta istanza. Resta dunque estranea al giudizio ed alla conseguente decisione la domanda formulata con il ricorso introduttivo e relativa alla richiesta di adozione delle c.d. misure di salvaguardia, in quanto tale questione non è stata proposta all’Amministrazione con l’istanza che avrebbe dato luogo alla formazione del silenzio inadempimento qui impugnato.

4. – Circoscritto nei termini di cui sopra l’ambito dell’indagine che verrà svolta dal Collegio, può passarsi all’esame del merito della controversia.

Appare utile anteporre alla decisione alcune considerazioni già espresse in precedenti della Sezione che entrambe le parti mostrano di ben conoscere, avendone fatto cenno nei rispettivi scritti difensivi.

Come è noto i titolari della concessione per la raccolta del gioco ippico hanno l’obbligo, in base al disciplinare sottoscritto, di versare all’UNIRE una quota della raccolta di cui all’art. 12 del surricordato DPR n. 169 del 1998. Detta quota di prelievo però deve raggiungere un c.d. minimo garantito, nel senso che qualora la raccolta sia insoddisfacente comunque il concessionario deve versare un ammontare fisso per raggiungere il "minimo" dell’importo garantito.

Come si è sopra anticipato, riportando la normativa di settore, la modifica apportata alla disciplina settoriale dall’art. 38, comma 4, della legge n. 223 del 2006 ha dato luogo alla necessaria (ri)"definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169" (così la sopra riportata lettera l).

Ora è vero che in precedenza il decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 aveva stabilito il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito, ma l’introduzione nel 2006 della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto.

Di tale esigenza si è resa conto anche l’Amministrazione dei Monopoli di Stato che, nella nota del 12 giugno 2008 espressamente anticipava che era in atto uno studio degli Uffici competenti al fine di ipotizzare "un percorso normativo incentrato sull’ampliamento delle concessioni in parola (…) nonché sulla soppressione dell’obbligo del minimo garantito, da sostituire, per gli operatori del settore ippico, con il canone di concessione previsto per i nuovi concessionari", rappresentando che "Sono sorte, di recente, alcune perplessità circa la possibile lesione che potrebbe derivare dall’attuazione delle misure di salvaguardia configurate come sopra, a carico dei legittimi interessi dei soggetti assegnatari delle concessioni di cui all’art. 38, commi 2 e 4, del D.L. n. 223 del 2006, che hanno, peraltro, versato cospicui corrispettivi per l’acquisizione dei diritti di gioco pubblico", concludendo nel senso che gli Uffici avrebbero valutato la possibilità di predisporre "un testo di modifica normativa inteso a definire in via legislativa la portata delle misure di salvaguardia menzionate e ad affidare al più flessibile e celere strumento del provvedimento ministeriale, da adottare d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in luogo del decreto a firma dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle politiche agricole, previo parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 2 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169".

Orbene, seppure il contenuto dell’ultima frase della nota sopra riportata non appare completamente definito, le espressioni letterali utilizzate testimoniano della presa di coscienza da parte dell’Amministrazione della necessità di affidare ad uno strumento (inter)ministeriale la definizione delle c.d. misure di salvaguardia, attività che allo stato non risulta espletata. Circostanza potenzialmente pregiudizievole in quanto pone l’odierno ricorrente (al pari degli altri concessionari) dinanzi al verosimile rischio di vedersi imposto il pagamento di somme i cui criteri non siano stati puntualmente definiti e siano invece il frutto di calcoli legati a disposizioni non più coerenti (né coordinate) con il mutato assetto ordinamentale.

5. – Se dunque in sede giudiziale è stato riconosciuto l’obbligo dell’AAMS di procedere alla realizzazione del meccanismo previsto dalla legge del 2006 e noto come "misure di salvaguardia", nello stesso tempo non può trovare accoglimento l’istanza della Società ricorrente, in quanto l’Amministrazione non poteva rispondere in merito all’istanza di esonero dal pagamento dei c.d. minimi garantiti in quanto le decisioni del giudice amministrativo in materia non hanno voluto escludere l’obbligo del pagamento da parte dei concessionari degli importi integrativi predefiniti, ma hanno, diversamente, provocato l’obbligo da parte dell’AAMS, in applicazione delle suindicate disposizioni normative, di rivedere i calcoli per individuare l’ammontare degli importi dovuti.

In altri termini, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, non sussisteva in capo all’Amministrazione intimata alcun obbligo giuridico di rispondere alla richiesta di esonero dal pagamento formulata dalla Società oggi ricorrente, atteso che quest’ultima non ha diritto ad alcun esonero, ma a vedere riformulati i calcoli per individuare gli importi dovuti, e ciò secondo le linee guida discendenti dalla definizione delle c.d. misure di salvaguardia.

6. – In ragione di quanto sopra, dunque, e nei limiti della domanda proposta e siccome identificata dal Collegio, il ricorso va respinto.

In ragione della peculiarità delle questioni fatte oggetto del presente contenzioso, il Collegio stima che sussistano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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