Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 21513 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Terni propone ricorso per cassazione contro M. M., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Terni n. 1511/04 che ha accolto l’opposizione annullando il verbale n. (OMISSIS) della P.M. di Terni del 2.7.2003, elevato per eccesso di velocità,perchè nel verbale notificato, rispetto a quello della rilevazione, era indicato solo l’art. 142 C.d.S., ma non il comma otto, non si erano indicate le ragioni della mancata contestazione immediata ed era possibile ad altro agente fermare il veicolo nè la copia notificata era conforme alla elaborazione meccanografica dell’originale.

Si denunzia, con unico articolato motivo, violazione dell’art. 383 C.d.S., comma 1, degli artt. 384 e 385 C.d.S., anche in relazione alla statuita nullità del verbale per inidoneità delle ragioni giustificanti il differimento della contestazione. La censura è fondata.

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc). L’art. 384 reg. att. C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

La sentenza, pur riportando le deduzioni dell’opposta circa l’indicazione nel verbale impugnato dei motivi della impossibilità della contestazione immediata (pagina due), afferma, a pagina quattro, che fosse possibile ad altro agente fermare il veicolo, dando luogo ad un inammissibile sindacato delle prerogative di organizzazione del servizio.

E’, poi, irrilevante la mancata indicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 rispetto alla chiara indicazione del fatto contestato mentre è pacifica la possibilità di notifica del verbale redatto con sistemi meccanografici (ex multis Cass. 6.3.1999 n. 1923), tanto più che la stessa sentenza riconosce che la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla idoneità a garantire il diritto di difesa.

La deduzione del controricorrente circa la mancata prova dell’inserimento del tratto di strada tra quelli indicati nella L. n. 168 del 2002, art. 4 andava proposta con ricorso incidentale.

Donde l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza ed il rigetto dell’opposizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese di merito in euro 500,00 e da legittimità in Euro 700,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *