T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 5259 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame il Signor F.S., titolare dell’omonima ditta individuale e proprietario del lotto 63/E nell’ambito della c.d. lottizzazione Valcanneto, ha impugnato l’ordinanza sindacale meglio indicata in epigrafe con la quale, insieme con altri soggetti e prevedendosi l’attribuzione dei costi in parti uguali, gli veniva ingiunto di realizzare lavori per la costruzione di un collettore alla rete fognaria.

Riferisce il ricorrente che il Comune di Cerveteri aveva, precedentemente rispetto all’epoca dell’adozione dell’atti qui impugnato, emesso due ordinanze (n. 39 del 6 giugno 1992 e n. 89 del 5 ottobre 1992) con le quali ingiungeva alle Società E. s.n.c. ed Edilcostruzioni S.n.c. di presentare al Comune un progetto per la costruzione di un collettore su Via Arrigo Boito, in località Valcanneto, in sostituzione di quello esistente. Soggiunge ancora il ricorrente che, in seguito ad un nuovo (rispetto ad altri che si erano già verificati in passato) episodio di nubifragio che aveva interessato la predetta area in data 2 novembre 1992, il Comune di Cerveteri disponeva che, a causa della assoluta inefficienza funzionale del collettore realizzato dalle due Società suindicate, fosse eseguito un tratto di fognatura tra Via Boito ed il limite del lotto 57/E (con ordinanza n. 25 del 1993) nonché fosse eseguito un tratto di fognatura tra la Via Boito ed il limite del lotto 43/E (con ordinanza n. 130 del 1993).

Il ricorrente contesta la circostanza che il Comune di Cerveteri, pur non avendogli mai notificato le ordinanze di cui sopra e quindi avendolo mantenuto estraneo alla vicenda sottesa all’adozione dei suindicati provvedimenti, ha ritenuto di poterlo coinvolgere nell’obbligo di realizzazione dei lavori con l’ordinanza n. 189 del 1994, tenuto conto peraltro che gli episodi di nubifragio non hanno mai creato problemi all’area ove insiste il lotto 63/E di sua proprietà.

Chiede dunque, il Signor S., la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento giudiziale dello stesso.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame. Analogamente ha fatto la controinteressata Siba S.r.l., lottizzatrice del comprensorio di Valcanneto, dimostrando in giudizio di essere estranea ad ogni profilo di responsabilità per le opere realizzate dalle Società E. ed Edilcostruzioni, oltre alla stessa ditta S., nei lotti di loro proprietà. Non hanno partecipato alla contesa giudiziale, seppur intimati nella qualità di controinteressati nel presente giudizio, gli altri soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale qui impugnata.

In particolare la difesa dell’Amministrazione comunale ha eccepito che il ricorso proposto sarebbe inammissibile perché proposto nei confronti di un atto non produttivo di pregiudizi nei confronti del ricorrente, atteso che con esso il Comune avrebbe soltanto inteso comunicare ai soggetti responsabili di avere provocato con le loro azioni ed omissioni il dissensto idrogeologico del comprensorio di Valcanneto.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie con documenti confermando le già rassegnate conclusioni. In tale occasione la difesa della Società Siba ha affermato il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in quanto nelle more della decisione della presente controversia le opere sarebbero state realizzate a cura e spese del Comune. Inoltre tale evento ha dato luogo alla proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del Comune di Cerveteri nel corso di un giudizio civile già incardinato dinanzi al Tribunale civile di Roma da alcuni soggetti coinvolti anche nel qui presente giudizio e lo stesso Comune, domanda riconvenzionale accolta con condanna, tra gli altri, della Società Edilcostruzioni, della Società E. e della Società Siba (tutti soggetti controinteressati nel presente giudizio) a risarcire i danni provocati al Comune di Cerveteri che è dovuto intervenire realizzando varie opere di completamento del Centro residenziale Valcanneto.

All’udienza di merito del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Ad avviso del Collegio entrambe le eccezioni preliminari, sia quella proposta dal Comune che quella sollevata dalla Società Siba, non meritano di essere accolte.

Per quanto concerne la eccezione di inammissibilità del ricorso illustrata dalla difesa del Comune di Cerveteri è facile rilevare come dalla semplice lettura dell’atto impugnato emerga la portata immediatamente lesiva dello stesso con riferimento alla posizione soggettiva della Ditta S., in quanto l’ordinanza sindacale non si limita ad individuare taluni soggetti cui imputare la realizzazione di opere inadeguate con riferimento al collettore fognario ovvero la mancata realizzazione di interventi idonei ad evitare che i continui nubifragi verificatisi nel corso degli ultimi inverni possano provocare danni agli abitanti ed ai beni esistenti nel Comprensorio di Valcanneto, ma ordina ai destinatari del provvedimento di prendere visione del progetto di completamento del collettore fognario e di iniziare i lavori entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, con l’avvertenza che in caso di inerzia si sarebbe proceduto d’ufficio a spese degli interessati e disponendo, comunque, la ripartizione delle spese tra i soggetti destinatari e quindi coobbligati al pagamento.

Ne deriva che l’atto, assumendo una portata economicamente pregiudizievole nei confronti dei destinatari dello stesso, è da questi impugnabile qualora nel contestino la correttezza e la legittimità, come sostiene in questa sede l’odierno ricorrente.

Neppure può essere dichiarata cessata la materia del contendere perché, per un verso la circostanza che i lavori siano già stati realizzati lascia comunque impregiudicata per il Comune, stante il tenore dell’ordinanza impugnata, la pretesa a chiedere all’odierno ricorrente la sua parte di contributo al rimborso delle spese nonché, per altro verso, gli esiti dei giudizi civili pendenti ed in particolare di quello indicato nella memoria conclusiva dalla difesa della Società Siba non possono influire sul presente giudizio perché in nessuno di tali giudizi, per quel che emerge dalla documentazione depositata anche dal Comune di Cerveteri, non si apprezza mai la presenza, come parte controvertente in sede civile, dell’odierno ricorrente, al quale dunque quegli esiti giudiziali non sono riferibili.

4. – Ritenuto, pertanto, di dover decidere nel merito la questione contenziosa prospettata dal ricorrente, pare al Collegio che le censure dedotte dalla parte ricorrente si prestano ad una positiva valutazione e quindi il ricorso può trovare accoglimento.

Infatti è agevole verificare, dalla lettura di tutta la documentazione prodotta, che il riferimento al Signor F.S. compare per la prima volta nell’ambito dell’ordinanza sindacale 2 dicembre 1994 n. 189, che costituisce un provvedimento ricadente nell’ambito di una serie di atti e contestazioni relative ad un unico percorso avente ad oggetto la spettanza ad eseguire opere relative al collettore fognario del comprensorio di Valcanneto, mentre alcun riferimento all’odierno ricorrente è stato mai effettuato negli atti adottati precedentemente rispetto a quello qui impugnato.

Del resto anche le premesse ed il percorso riepilogativo dei fatti contenuti nell’ordinanza sindacale n. 189 del 1994 dimostrano che il Signor S. mai era stato coinvolto nelle precedenti contestazioni comunali (vale a dire nelle precedenti ordinanze sindacali adottate rispetto a quella qui impugnata). Nello stesso tempo l’ordinanza n. 189 del 1994 viene destinata anche al Signor S., con la ingiunzione ad effettuare le opere descritte e con l’intimazione che in caso di inerzia esse sarebbero state effettuate d’ufficio con costi rimessi (anche) a suo carico, senza che in nessuna parte del provvedimento sia specificato per quale ragione la posizione del Signor S., questa volta, sia coinvolta insieme con gli altri destinatari dell’ordinanza, che nel passato erano stati pure destinatari delle ordinanze emesse con riferimento alla stessa questione. Tale profilo di estraneità della posizione relativa al ricorrente all’istruttoria che ha dato luogo all’adozione del provvedimento qui impugnato si apprezza particolarmente esaminando le prime due pagina dell’atto in questione, ove appare evidente che l’ordinanza n. 189 del 1994 è il frutto conclusivo di una dinamica contrapposizione tra coloro che erano già stati invitati dal Comune di Cerveteri ad effettuare i lavori (nello specifico ed in particolare, la Società E., la Società Edilcostruzioni) ed il Comune stesso nei confronti di detti soggetti che tali opere non hanno realizzato.

L’assenza dunque di qualsivoglia riferimento al Signor S. nel corso dell’istruttoria che ha dato luogo all’ordinanza qui impugnata, per come riprodotta nelle premesse della ridetta ordinanza sindacale, nonché la mancanza di alcun riferimento ad elementi sopravvenuti che giustifichino il coinvolgimento del S. nella rinnovata scelta del Comune di ingiungere la realizzazione delle opere ritenute necessarie, determina la illegittimità dell’atto per difetto di istruttoria e comunque per perplessità del contenuto del provvedimento con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente.

5. – In ragione delle suesposte osservazioni i motivi di gravame dedotti risultano fondati, di talché il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata limitatamente alla posizione ed in riferimento al ricorrente.

Il Collegio nondimeno ritiene che affiorino motivate ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1 c.p.a., determinano la compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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