T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 5256 Esclusioni dal concorso Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame il Signor C.A.C. ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione al 107° corso dell’accademia della Guardia di finanza per l’anno accademico 2007/2008 per l’immissione di 55 allievi ufficiali del "ruolo normale" nel Corpo della Guardia di finanza a causa del mancato superamento della prova scritta, contestando la valutazione che la commissione di concorso ha effettuato della detta prova e, quindi, del voto attribuito.

Il ricorrente, in particolare, sostiene l’esistenza di due criticità nell’ambito delle operazioni di valutazione da parte della commissione di concorso della sua prova scritta:

A) per un verso nel foglio ove è stato sviluppato l’elaborato di cultura generale compare il numero progressivo 355, corrispondente a quello della scheda di valutazione dell’elaborato stesso, ma sulla prima pagina dell’elaborato compare anche il numero 356 "sbarrato senza alcuna sigla comprovante la rettifica" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo);

B) sotto altro profilo nella scheda di valutazione ed in particolare in corrispondenza della griglia recante i giudizi "si vede chiaramente che ogni singolo esaminatore per ogni indicatore di valutazione ha espresso il voto numerico quattordici creando così una insolita e quanto meno anomala uniformità di giudizio complessivo" (così, testualmente, a pag. 3 del ricorso introduttivo), determinandosi pertanto una insolita condizione di unanimità del giudizio espresso dai componenti della commissione inidonea a rispettare il parametro della trasparenza che deve accompagnare i giudizi di valutazione.

Le suindicate criticità, ad avviso del ricorrente, denotano un comportamento non scevro da vizi e quindi illegittimo da parte della commissione di concorso che deve condurre all’annullamento giudiziale dell’esclusione dalle successive fasi concorsuali.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 4212 del 2007 questo Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, ma in sede di appello, con ordinanza n. 6703 del 2007, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della decisione di prime cure, respingeva l’istanza cautelare.

Successivamente e nell’approssimarsi della decisione della controversia, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie con documenti confermando, nella sostanza, le già rassegnate conclusioni.

All’udienza di merito del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Ad avviso del Collegio le censure dedotte dalla parte ricorrente non si prestano ad una positiva valutazione e quindi il ricorso non può trovare accoglimento.

4. – Per quanto concerne la prima criticità evidenziata in sede di ricorso, inerente alla presenza di un numero progressivo diverso rispetto a quello corrispondente alla scheda attribuita al concorrente C. "sbarrato senza alcuna sigla comprovante l’avvenuta rettifica", oltre alla copia dell’elaborato acquisita dal ricorrente in seguito all’esercizio del diritto di accesso documentale, non vi sono altri documenti ovvero altri elementi rinvenibili in documenti, tra quelli versati in atti, che siano in grado di supportare con la dovuta sufficienza i dubbi di illegittimità del comportamento assunto dai valutatori nella specie.

Del resto nulla esclude – e né si rinvengono spie nei fatti descritti e nei documenti prodotti idonei a confermare i dubbi cha hanno assalito il ricorrente – che l’apposizione del numero 356 sulla prima pagina dell’elaborato (piuttosto che il n. 355 riferito alla scheda di valutazione attribuita al candidato) sia stato il frutto di una svista o meglio di un errore materiale del segretario o del componente della commissione il quale, accortosi dell’errore, lo ha sbarrato apponendo nel contempo il numero corretto. Indubbiamente il comportamento assunto nella specie dalla commissione non può giudicarsi ortodosso, essendo stato preferibile confermare espressamente con una nota ed una sigla la correzione; pur tuttavia tale mancanza non può ritenersi idonea a decretare la illegittimità della valutazione dell’elaborato redatto dall’odierno ricorrente in sede concorsuale.

D’altronde nulla è stato riferito nel verbale del 2 agosto 2007 (prodotto dalla difesa erariale) relativo alla correzione degli elaborati tra i quali il n. 355 corrispondente a quello redatto dal candidato C.. Sicché, in assenza di indicazioni riportate sul verbale e tenuto conto che il verbale della commissione di concorso costituisce un atto pubblico, che, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., è assistito da fede privilegiata per quanto in esso attestato, (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 maggio 2009 n. 2831 e 7 ottobre 2008 n. 13417 nonché T.A.R. Lazio, Latina, 10 gennaio 2008 n. 28), in assenza di querela di falso (cfr., specificamente sul punto e di recente, T.A.R. Lazio, Sez. II, 6 dicembre 2010 n. 35387), il Collegio ritiene che le asserzioni di parte ricorrente si risolvono in mere congetture sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, in quanto tali non idonee a dimostrare la sussistenza dei vizi prospettati.

5. – A non diversa conclusione conduce lo scrutinio relativo al secondo punto di criticità sollevato dal ricorrente in merito all’operato della commissione.

Si sostiene nel ricorso introduttivo e nelle ulteriori difese prodotte che la circostanza evidenziabile dalla lettura della scheda di valutazione dell’elaborato n. 355 della unanimità dei giudizi espressi dai componenti della commissione, tutti insolitamente concordi ad attribuire il voto 14 al compito esaminato, costituirebbe sintomo di assenza di trasparenza nel giudizio espresso dalla commissione stessa, non consentendosi in tal modo all’esterno di cogliere sfumature e ragioni specifiche dell’attribuzione del singolo voto da parte di ciascun componente correttore.

In punto di diritto va sinteticamente premesso che, secondo l’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 124, 27 agosto 2010 n. 5988 e 5 febbraio 2010 n. 548) e che il Collegio condivide, anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri valutativi di massima..

Non costituisce quindi, di per sé sola, sintomo di eccesso di potere l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008 n. 4300).

Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

6. – Nel caso di specie i criteri di valutazione sono stati espressamente individuati dalla commissione di concorso (cfr. il verbale n. 22 delle operazioni concorsuali e riferito alla seduta del 13 aprile 2007, depositato dalla difesa erariale) nella: a) aderenza alla traccia, b) contenuto, organicità e forma espositiva, c) forma grammaticale, sintattica e lessicale, d) capacità di argomentazione ed apporto critico; lasciando poi ai singoli correttori il parametro di attribuzione del punteggio meritato dal singolo elaborato sottoposto a valutazione.

La circostanza che tutti i componenti della commissione abbiano concordemente attribuito al compito redatto dal Signor C., anche con riferimento a ciascun criterio di valutazione, l’identico punteggio di 14 non costituisce, da solo, indizio di illegittimità della valutazione espressa dai commissari.

Non può, infatti, sottacersi che, come è noto, l’operato della commissione di concorso è caratterizzato dall’ampia discrezionalità che connota la determinazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, in quanto tali sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2001 n. 367, Sez. VI, 8 febbraio 2000 n. 679 e 11 luglio 2000 n. 3885).

Verificato, dall’esame della documentazione prodotta, che non emergono elementi significativi per evidenziare una manifesta erroneità, illogicità e irragionevolezza nel comportamento tenuto dalla commissione, non potendosi per un verso far discendere la paventata irrazionalità comportamentale, della quale si sarebbero resi protagonisti i commissari, dalla sola circostanza che tutti i componenti abbiano attribuito lo stesso voto e per ciascuno dei criteri di valutazione all’elaborato dell’odierno ricorrente né, sotto altro profilo, manifestandosi alcun picco di particolare profondità nelle considerazioni espresse dal candidato nella prova scritta svolta, da quanto emerge ictu oculi dalla lettura del suddetto elaborato, deve concludersi che il contenuto della prova redatta non si pone ad un tale livello di oggettiva ed elevata positività da poter manifestare una grave carenza ed inadeguatezza valutativa della commissione, idonea a considerare colpevolmente sottostimato il giudizio espresso dai correttori.

7. – In ragione delle suesposte osservazioni i motivi di gravame dedotti risultano infondati, di talché il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio nondimeno ritiene che affiorino motivate ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1 c.p.a., determinano la compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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