T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 5255 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso, ritualmente notificato la parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe.

Risulta depositato in Segreteria atto di rinuncia al presente ricorso per cessazione della materia del contendere, seppur non notificato all’Amministrazione intimata.

Il Collegio non può, dunque, che registrare tale richiesta e dare atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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