Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21504 Cause e integrazione del contradditorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società C.R.I.R.I. otteneva, nel 1984, decreto ingiuntivo in danno della società COEDI Spa, per l’effettuata installazione di impianti termico-solari negli immobili in costruzione di proprietà della società La Varanese, appaltati alla COEDI. Il giudizio di opposizione – proposto dalla COEDI, che deduceva il rapporto diretto intercorso per l’installazione dell’impianto tra la C.R.I.R.I. e La Varanese, della quale otteneva la chiamata in giudizio – veniva interrotto per la morte del procuratore di quest’ultima società. Riassunto il giudizio dalla COEDI, il Tribunale, con sentenza parziale – ritenuto che il giudizio non si era estinto non essendo invalida la riassunzione nei confronti della La Varanese, dovendosi fare riferimento al deposito tempestivo del ricorso in riassunzione e non alla notifica – concedeva termine per il rinnovo della notifica sino al 15 novembre 1999. Poichè la notifica (richiesta tempestivamente all’ufficiale giudiziario) non andava a buon fine, risultando trasferito (rispetto all’indirizzo risultante dalla visura camerale) il liquidatore ( D.P.) della La Varanese, il giudice concedeva nuovo termine per il rinnovo.

Decidendo nel merito con sentenza definitiva, il Tribunale confermava il decreto opposto.

2. L’impugnazione proposta dalla COEDI veniva decisa (sentenza 2 dicembre 2005) – nel contraddittorio con la C.R.I.R.I., che proponeva appello incidentale relativamente all’estinzione del giudizio di primo grado, con La Varanese, e l’intervenuto D.P. – dichiarando l’inammissibilità dell’appello. La Corte d’appello – rilevata l’esistenza di un litisconsorzio necessario processuale – perveniva a tale conclusione ritenendo estinto il giudizio di primo grado per non essere andata a buon fine la notifica alla società La Varanese, in persona del liquidatore D.P., nel primo termine concesso dal giudice, ma solo successivamente, in seguito a nuova rinnovazione del termine ex art. 291 c.p.c., quando oramai il processo era estinto.

3. La COEDI proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Gli intimati non si difendevano.

4. In esito all’udienza pubblica del 18 gennaio 2011, la Corte – rilevato che nei confronti della società La Varanese, in liquidazione, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta e ritenuta l’esistenza di un litisconsorzio processuale – disponeva, con ordinanza, che la COEDI Spa provvedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti della La Varanese Soc. coop. r.l., in persona del liquidatore, entro novanta giorni dalla comunicazione, e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

Infatti, alla scadenza dei termini previsti dall’ordinanza di integrazione del contraddittorio – ritualmente comunicata – e dall’art. 371-bis cod. proc. civ. per il deposito del ricorso notificato, manca la prova dell’esecuzione dell’ordine di integrazione (principio consolidato, es. Cass. 23 marzo 2005, n. 6220).

3. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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