Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21503 Revocatoria ordinaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta dai creditori – Banca Intesa spa (prima Banco Ambrosiano Veneto spa) e Capitaria spa (prima Banca di Roma spa) – rispetto alla vendita di un terreno effettuata da Ca.Ma. e C.A.M. (fideiussori per debiti della Società Incar San Michele) a P.T., accolta dal Tribunale di Latina, veniva respinta dalla Corte di appello di Roma (sentenza del 13 gennaio 2005) per la mancanza del presupposto della consapevolezza dei P. in ordine al pregiudizio che la compravendita rappresentava per i creditori.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, esplicato da memoria, Castello Gestione Crediti srl, nella qualità di mandataria di Intesa Gestione Crediti spa e Banca Intesa spa.

Capitalia spa propone ricorso incidentale con unico motivo.

Ca., C. e P., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

1. I ricorsi presentati avverso la stessa decisione vanno riuniti.

2. La Corte di merito ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti essenziali argomentazioni.

Trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere dei crediti, necessario presupposto è la sola consapevolezza dell’acquirente in ordine al pregiudizio che la compravendita arrecava ai creditori (in ciò confermando la decisione di primo grado).

Tale consapevolezza non può ricavarsi (come invece ritenuto dal primo giudice) dalla differenza tra il valore del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio e il prezzo pattuito (rispettivamente circa 118 e 80 milioni di lire) e dalle modalità di pagamento di una parte considerevole del prezzo (cinquanta milioni di lire, da corrispondersi in cinque anni senza alcun interesse).

Rispetto al prezzo pagato, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato la necessità di acquisizione di ulteriori superfici (da parte dell’acquirente del fondo) al fine di avere accesso alle strade del consorzio del quale faceva parte l’immobile (per metà destinato alla edificazione di insediamenti industriali, per l’altra metà, utilizzabile per la viabilità interna).

Nè, la sola "convenienza" dell’affare poteva determinare la insorgenza nell’acquirente della certezza del pregiudizio degli eventuali creditori dal momento che, essendo il Ca. un imprenditore, l’ipotetica necessità di realizzo da parte del venditore poteva avere scopi diversi.

Inoltre, i plurimi atti di disposizione del patrimonio dei Ca. nell’arco di pochissimi giorni, presi in considerazione dal giudice di primo grado, avrebbero potuto rilevare ai fini della consapevolezza del pregiudizio da parte del P. solo se questi avesse avuto contezza dell’insieme.

"Non essendo state postulate altre circostanze a sostegno della conoscenza", viene a mancare un presupposto dell’azione.

3. Con un unico motivo di ricorso, principale e incidentale – identico nella rubrica -, si deduce la violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2901 e ss. e 2697 c.c.; inoltre degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c. e ss., per omesso esame di atti e documenti di causa e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

La parte argomentativa dei due ricorsi si differenzia parzialmente ma, per entrambi, si incentra su identica censura, con conseguente opportunità di trattazione congiunta.

4. L’unica censura esplicata nel ricorso principale e in quello incidentale concerne il vizio di motivazione.

Entrambi i ricorsi criticano la decisione impugnata nella parte in cui – ai fini di ritenere sussistente la consapevolezza del P. in ordine al pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni dei creditori – non avrebbe preso in considerazione il fatto, risultante dal rogito, che oltre la metà (cinquanta milioni) del prezzo pattuito fosse stata "spalmata" in cinque rate annuali, senza alcun riconoscimento di interessi. Circostanza, invece, valutata dal primo giudice per ricavarne la sussistenza della consapevolezza in capo all’acquirente.

La Castello Gestione Crediti, inoltre, nell’esplicare il proprio ricorso principale censura la motivazione della sentenza per non aver considerato, allo stesso fine, anche la circostanza, sempre emergente dal rogito, che il notaio rogante era stato esentato dallo svolgimento delle visure ipotecarie e catastali.

5. La censura, svolta nel ricorso principale e in quello incidentale, merita accoglimento.

Infatti, come emerge evidente dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte di merito ha totalmente omesso di valutare – al fine di accertare la sussistenza della consapevolezza in capo all’acquirente – due dati decisivi, quali la lunga dilazione di pagamento di oltre la metà (cinquanta milioni) del prezzo pattuito, senza alcun riconoscimento di interessi, nonchè l’esenzione del notaio rogante delle ordinarie visure ipotecarie e catastali.

Infatti, la lunga rateizzazione senza interessi e la dispensa dalle usuali visure rimesse al notaio costituiscono elementi da cui ragionevolmente dedurre che l’acquirente aveva sufficienti ragioni per rappresentarsi che l’atto traslativo era idoneo ad arrecare pregiudizio ai creditori dei venditore.

Il giudice del rinvio, cui la causa è rimessa anche per le spese del presente processo, dovrà provvedere a tale vantazione, di tale decisività da poter determinare l’esito del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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