Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21501 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7 maggio 2001 B.V. D., B.M.G., S.A. C. e P.V., premessa la loro qualità medici iscritti e partecipanti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 2001, proposero appello avverso la sentenza del tribunale di Roma che ne aveva respinto la domanda di condanna delle Amministrazioni convenute – oggi ricorrenti – al pagamento in loro favore della giusta remunerazione per il periodo di frequentazione dei corsi suddetti. La corte di appello di Roma accolse il gravame del D. e del P., e rigettò quelli della B. e del C., ritenendo, quanto al gravame accolto, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in prime cure dall’avvocatura dello Stato, e in quel grado di giudizio accolta, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. ss. uu. 9147/09, resa proprio sul tema della mancata attuazione statuale delle direttive CEE, alla luce della quale è stata esclusa sia l’ipotesi della diretta applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, sia quella di una responsabilità statuale da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., onde, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte dei legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie – nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi – sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.), onde il mancato spirare del termine decennale per i due appellanti consentiva l’accoglimento della loro domanda risarcitoria; e di converso opinando, quanto al gravame rigettato, che, per i due appellanti B. e C., quel termine decennale fosse, di converso, ormai irredimibilmente spirato, in conseguenza della ritenuta coincidenza del relativo dies a quo con l’anno in cui gli specializzandi avevano frequentato i corsi di specializzazione (per ciascuno, rispettivamente, il 1988 e il 1985), a fronte di un atto di citazione del maggio 2001 ed in mancanza di prova di idonei atti interruttivi, medio tempore, della prescrizione.

La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Avvocatura dello Stato – nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e del Ministero dell’istruzione e dell’università – con ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con riguardo alle posizioni D. e P..

In via di ricorso incidentale, chiede la cassazione parziale della medesima sentenza il solo D.B., come risulta dalla procura a margine dell’odierno atto di impugnazione, rilasciata (soltanto) a firma del medesimo.
Motivi della decisione

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947 c.c. in relazione agli artt. 11 e 111 Cost., dell’art. 288 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (ex art. 249 del TCE), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo è infondato.

Benchè le censure mosse alla sentenza della corte di appello romana risultino suggestivamente e articolatamente esposte, esse non meritano accoglimento poichè volte ad invocare, nella sostanza, un radicale ripensamento ed un conseguente revirement di giurisprudenza (che sarebbe, comunque, riservato ad un nuovo intervento delle sezioni unite) per giungere al quale le argomentazioni esposte, già tutte prese in esame dalla Corte di legittimità con la citata sentenza del 2009, non offrono i necessari fondamenti normativo/interpretativi.

Alla sentenza delle sezioni unite, predicativa del principio di diritto della responsabilità "contrattuale" dello Stato nella fattispecie per la quale è ancora processo, con conseguente individuazione della prescrizione ordinaria come quella legittimamente applicabile nel caso di specie, il collegio intende senz’altro uniformarsi.

Inammissibile per difetto di interesse risulta, poi, il ricorso incidentale, relativo, si ripete, alla sola posizione processuale del D. (ricorso che di converso sarebbe risultato fondato, se proposto, quanto alle posizioni B. e C.), con il quale, nel primo e secondo motivo, rispettivamente si lamenta:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto avuto riguardo alla disapplicazione dell’art. 2946 c.c. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’impossibilità di far valere il diritto in questione; Violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.. Il ricorrente incidentale si duole, nella sostanza, dell’erronea individuazione, da parte della corte territoriale, del dies a quo dell’exordium praescriptionis del diritto risarcitorio/indennitario loro spettante in conseguenza dell’inadempimento dello Stato italiano. Individuazione della cui erroneità non par lecito corte dubitare, come questa corte ha già avuto modo di affermare, di recente, in casi consimili, ma la cui correzione quoad exordium praescriptionis, in nulla gioverebbe al ricorrente, che si è visto accogliere in toto la propria istanza risarcitoria in sede di appello. Inammissibile per palese difetto di autosufficienza risulta il terzo motivo del ricorso incidentale, poichè la difesa del ricorrente non indica (riproducendo il contenuto dei relativi atti rilevante in parte qua), in spregio al principio suddetto, in quali termini e in quale momento del giudizio di appello la questione della chance perduta sia stata tempestivamente riproposta e illegittimamente pretermessa dalla corte territoriale.

Il quarto motivo del ricorso incidentale è, infine, del tutto infondato, avendo la corte di appello fatto buongoverno del proprio potere dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, relativo alla spese del giudizio di appello e integralmente compensate in quella sede.

La complessità e novità delle questioni trattate induce questa corte alla integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *