Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23713 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10 ottobre 2010 il Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, decidendo quale Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata nell’interesse di B.C. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione di cose sequestrate emesso dallo stesso Giudice il 15 luglio 2010, ritenendo trattarsi di mera riproposizione di istanza già rigettata.

2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione B.C. e S.M., che ne hanno chiesto l’annullamento sulla base di quattro motivi, denunciando:

con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 666 c.p.p., comma 2 e art. 127 cod. proc. pen., sul rilievo che con l’atto di opposizione, da esse proposto il 5 agosto 2010 ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, erano state dedotte nuove eccezioni con l’elaborazione di nuovi motivi di fatto e di diritto rispetto a quelli già espressi con la precedente istanza del 11 giugno 2010, rigettata con provvedimento del 15 luglio 2010;

con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 240 cod. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione sostanzialmente e formalmente ritenuto di confermare la confisca dei beni sequestrati e di negarne la restituzione;

con il terzo motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 129, 262, 263 e 676 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 150, come successivamente integrato dalla L. n. 168 del 2005, per non essere stata disposta in loro favore, nonostante l’apposita istanza e la definitività della sentenza, la restituzione dei beni sequestrati e non confiscati;

con il quarto motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 1153 e 1154 cod. civ. e alla natura dei beni oggetto di sequestro.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera quale giudice dell’esecuzione, ritenendo che l’opposizione ritualmente proposta era stata erroneamente ritenuta ripetitiva di precedente istanza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato 2. L’art. 676 cod. proc. pen. prevede che i provvedimenti relativi alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate sono riservati al giudice dell’esecuzione che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

Detta ultima norma dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale.

3. Nella specie, le ricorrenti, che avevano chiesto al Giudice dell’esecuzione la restituzione dei "monili indicati nel capo di imputazione", hanno proposto, contro l’ordinanza di rigetto emessa de plano, opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4.

Detta opposizione doveva essere trattata, quindi, in camera di consiglio, nelle forme dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 127 cod. proc. pen., previa instaurazione del contraddittorio, con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, e non essere dichiarata inammissibile de plano per essere identica ad altra istanza già rigettata, e, quindi, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2. 4. Il decreto deve essere, pertanto, annullato e va disposta la trasmissione degli atti, per la decisione sull’opposizione, al Giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per la decisione sull’opposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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