Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di N.E. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, nn. 1) e 8), a lei ascritto, per avere, in concorso con altra persona giudicata separatamente, gestito e amministrato una casa di prostituzione presso il pubblico esercizio (OMISSIS), con attività di bar, intrattenimento e spettacolo di animazione, sfruttando la prostituzione del personale femminile addetto all’intrattenimento dei clienti, che potevano appartarsi nei cosiddetti prive con le ragazze, previo corrispettivo della somma di Euro 50,00, facendole spogliare e palpeggiandole, ovvero potevano portarle fuori del locale per prestazioni sessuali complete dietro corrispettivo della somma di circa Euro 200 o 300.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito la violazione del diritto di difesa, per non essere stato disposto il rinvio del dibattimento, malgrado il legittimo impedimento del difensore dell’imputata, in quanto impegnato in altri processi in diversa sede, e contestato nel merito l’affermazione di colpevolezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, che la denuncia per inosservanza di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente ripropone l’eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa dell’imputata nel giudizio di primo grado, per non essere stato disposto il rinvio del dibattimento malgrado il legittimo impedimento del suo difensore di fiducia. Si deduce, in sintesi, che il 3 luglio 2009, giorno nel quale si è celebrato il giudizio di primo grado, il difensore aveva fatto pervenire un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, poichè contemporaneamente impegnato dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Brescia per la celebrazione di un giudizio abbreviato nell’interesse di due imputati entrambi detenuti, nonchè dinanzi alla Corte di Assise di Brescia per il processo avente ad oggetto la strage di (OMISSIS), nella quale risultava imputato, tra gli altri, T.M..

Si deduce, quindi, che risulta evidente che il difensore ha avuto notizia della concomitanza della udienza per la strage e della udienza dinanzi al Tribunale di Tione con un preavviso massimo di due o tre giorni, in quanto le udienze aventi ad oggetto il processo "strage" venivano fissate di volta in volta con cadenza bi o trisettimanale, sicchè la richiesta di rinvio fatta pervenire al Tribunale di Tione doveva ritenersi tempestiva, nè il suo difensore avrebbe trovato un collega disposto a sostituirlo in quel processo.

Con comunicazione a mezzo fax la ricorrente ha fatto presente che l’avviso per la odierna udienza le è stato notificato sotto il nome di N., invece che di N..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Preliminarmente la Corte osserva che – nel Registro Generale e nel ruolo di udienza la ricorrente è stata indicata, per evidente errore materiale, con il cognome " N.", invece che N., come risulta dalla sentenza impugnata e dagli altri atti del giudizio di merito.

Deve essere, pertanto, disposta la correzione di detto errore materiale riguardante atti di competenza della Cancelleria.

Osserva inoltre la Corte che l’errata indicazione del cognome della ricorrente sull’avviso dell’odierna udienza a lei notificato non era idoneo a indurre in errore la medesima sull’effettivo destinatario dell’avviso, come dimostrato dal fatto che la N. ha ricevuto l’atto a mani proprie, tale qualificandosi, senza formulare rilievi in ordine alla identità dell’effettivo destinatario dello stesso.

Quanto ai motivo di gravame si osserva che la ricorrente si è limitata a riproporre la stessa doglianza già formulata in sede di appello, respinta dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata, giuridicamente corretta.

Invero, con riferimento alla inesistenza del legittimo impedimento, quale motivo di differimento del dibattimento di primo grado, la sentenza ha già esaustivamente osservato che i due imputati per i quali pendeva procedimento dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Brescia erano assistiti anche da un secondo difensore di fiducia, sicchè l’Avv. Mascialino, difensore della N., avrebbe dovuto precisare le ragioni della sua insostituibilità in detta udienza.

Inoltre, il rinvio dinanzi al G.I.P. di Brescia per l’udienza del 3 luglio 2009 era stato disposto l’8 giugno 2009, sicchè l’Avv. Mascialino avrebbe avuto tutto il tempo di organizzarsi e soprattutto avrebbe dovuto avvertire il Tribunale di Tione con largo anticipo e non a mezzo fax il giorno stesso dell’udienza.

Quanto al processo per la strage di (OMISSIS) dinanzi alla Corte di Assise di Brescia si è osservato che l’Avv. Mascialino non aveva prodotto alcuna prova di essere difensore di fiducia di qualcuno degli imputati, nè indicato la data dell’udienza di provenienza del processo, al fine di far valutare la tempestività della richiesta di differimento, nonchè la impossibilità da parte dello stesso difensore di farsi sostituire in detto processo.

Si tratta, perciò, di argomenti assolutamente esaustivi, che non vengono scalfiti dalle deduzioni della ricorrente, sostanzialmente fondate su assunti apodittici, privi di riscontri documentali.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Dispone correggersi il cognome della ricorrente nel Registro Generale, nonchè nel ruolo di udienza nel senso che invece di " N." deve intendersi " N.".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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