T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5272 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe le società ricorrenti hanno impugnato il decreto dirigenziale della Provincia di Roma n. 2984 del 29/4/08, mai notificato, avente ad oggetto: "Società E. S.r.l. – Concessione di derivazione di acqua pubblica del fiume Aniene per uso idroelettrico – Loc. Ponte Lucano in Comune di Tivoli. Decreto definitivo di esproprio" ed il decreto dirigenziale della provincia di Roma n. 31 del 9/2/06 con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza di parte dei fondi espropriati e del successivo stato di consistenza del 5/5/06;

Considerato che il decreto di occupazione ed il successivo decreto di esproprio, riguardanti i terreni di proprietà della società U.L., sono stati emessi al fine di consentire la realizzazione di una derivazione di acqua pubblica del Fiume Aniene per uso idroelettrico;

Vista l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa della Provincia di Roma e dalle società controinteressate;

Rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza: "Fra i provvedimenti dell’amministrazione in materia di acque pubbliche, che il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 143, lett. a), devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che – per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica – concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand’anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa" (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846; cfr. anche Cass. SS.UU. 7/11/97 n. 10934);

Ritenuto, pertanto, che la presente controversia – nella quale sono stati impugnati gli atti del procedimento espropriativo conseguente al provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di una centrale idroelettrica – rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143 lett. a) del R.D. n. 1775 del 1933 trattandosi di controversia nella quale viene dedotta l’illegittimità dell’intera procedura ablatoria per errata identificazione dell’intestatario catastale dei beni oggetto di esproprio;

Ritenuto che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue la devoluzione della causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche munito di giurisdizione, previa riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede;

Ritenuto, infine, che in considerazione delle problematiche interpretative, sussistono ragioni per compensare tre le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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