Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23663 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di G.P. e V.G. in ordine al reato: a) di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), loro ascritto per aver realizzato un fabbricato in muratura a due elevazioni fuori terra senza il permesso di costruire.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano chiesto la riapertura dell’istruzione dibattimentale; chiesto la declaratoria di estinzione del reato per oblazione; l’assoluzione della V. per non aver commesso il fatto; la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, in subordine, la riduzione della pena inflitta;

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con vari mezzi di annullamento i ricorrenti denunciano: "Violazione ed errata applicazione dell’art. 603 c.p.p..

Si deduce, in sintesi, che la richiesta di riapertura dell’istruzione dibattimentale in appello non si riferiva al provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di condono edilizio presentata dagli interessati, come affermato nella motivazione della sentenza, bensì alla produzione del fotopiano n. 71 del 20.5.2003, sicchè il rigetto di tale richiesta è fondato su una motivazione meramente apparente.

2) Violazione della L. n. 47 del 1985, art. 39 e art. 162 bis c.p..

Si deduce che l’effetto estintivo del reato chiesto dagli appellanti era connesso al pagamento dell’oblazione e non all’ottenimento della sanatoria per condono edilizio.

3) Violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e art. 192 bis c.p..

Si deduce che l’affermazione di colpevolezza della V. è esclusivamente fondata sulla sua qualità di comproprietaria dell’immobile, qualità che peraltro neppure è stata accertata in dibattimento. Si contesta inoltre che la V. abbia presentato domanda di condono edilizio.

4) Violazione degli artt. 157, 158, 159 e 160 c.p..

Si deduce che la Corte territoriale ha escluso erroneamente che si fosse verificata la prescrizione del reato ascritto agli imputati, essendo decorso il relativo termine prima della pronuncia di appello, pur tenendosi conto delle sospensioni del decorso della prescrizione per effetto dei rinvii del dibattimento indicati in sentenza.

L’ultimo motivo di ricorso è fondato.

Pur tenendosi conto della sospensione del decorso della prescrizione per il complessivo periodo di mesi sei e giorni dodici, per rinvii del dibattimento su richiesta di parte dal 17.7.2006 al 30.10.2006, e dal 19.2.2007 all’8.5.2007, con decorrenza dalla data del fatto (23.1.2004) è interamente decorso in data 4 febbraio 2009 il termine di prescrizione di cui all’art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, prima, quindi, della pronuncia della sentenza impugnata.

Gli altri motivi di gravame sono assorbiti dall’accoglimento dell’ultimo, rilevandosi che non sussistono elementi per il proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., comma 2.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *