Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23662 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di M.A. V., P.C. e I.C. in ordine ai reati:

a) di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71; c) di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72, loro ascritti per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un solaio in cemento armato ed altre opere su un fabbricato preesistente senza il permesso di costruire.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali la difesa degli appellanti aveva eccepito l’omessa notifica della sentenza di primo grado nei confronti di due imputati; dedotto la estraneità di P.C. e I.C. alla commissione dei reati; la estinzione degli stessi in applicazione della normativa sul condono edilizio o per prescrizione.

Su tali ultimi punti la sentenza ha escluso l’applicabilità della normativa di cui alla L. n. 326 del 2003 ai lavori di cui alla contestazione per non essere stati ultimati entro la data del 31.3.2003 ed in quanto eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonchè per la natura permanente del reato di costruzione abusiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con vari mezzi di annullamento i ricorrenti denunciano.

1) Violazione dell’art. 548 c.p.p., comma 2. Viene riproposta l’eccezione di nullità per l’omessa notifica della sentenza di primo grado agli imputati, deducendosi che gli stessi sono titolari di un autonomo diritto di impugnazione.

2) Violazione dell’art. 157 c.p.. Si deduce che la permanenza del reato di costruzione abusiva cessa con l’ultimazione dei lavori mediante la realizzazione del manufatto al rustico, fatto già esistente alla data di applicazione della normativa sul condono edilizio, e in ogni caso dal 5.6.2003. 3) Violazione ed errate applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45. Si deduce che i giudici di merito avrebbero dovuto sospendere il processo in attesa della definizione del procedimento di sanatoria, essendo stata rilasciata anche autorizzazione paesaggistica dalla Soprintendenza di Catania.

4) Violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).

Si deduce che gli imputati dovevano essere assolti da detto reato proprio per effetto del rilascio della citata autorizzazione paesaggistica.

5) Violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

Si censura, per carenza ed illogicità della motivazione, l’accertamento della non conformità dei lavori agli atti progettuali e la imputazione per l’esecuzione di opere in cemento armato, deducendosi che la stessa è esclusivamente fondata sulle dichiarazioni dei verbalizzanti in assenza di accertamenti tecnici.

6) Violazione del D.P.R. n. 380 del 2001. Si reitera l’affermazione secondo la quale i reati dovevano dichiararsi estinti per effetto della richiesta di sanatoria.

7) Mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d), costituite dall’accertamento tecnico richiesto per verificare l’esatta entità dei lavori e la congruità dei versamenti effettuati.

8) Violazione dell’art. 110 c.p.. Si censura la pronuncia di colpevolezza delle imputate P. ed I., stante la loro estraneità alla esecuzione dei lavori e si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un’ipotesi di concorso morale nella commissione del reato.

9) Violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione alla disposta demolizione delle opere.

10) Violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena inflitta.

Con nota depositata il 20.5.2011 la difesa dei ricorrenti ha prodotto copia del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Aci Castello in data 19.11.2010, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. Con memoria depositata in udienza ha inoltre dedotto l’effetto estintivo dei reati del predetto permesso di costruire in sanatoria e dell’autorizzazione paesaggistica che ne ha preceduto il rilascio.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno totalmente escluso l’applicabilità della normativa sul condono edilizio di cui alla L. n. 326 del 2003.

Pertanto, non può tenersi conto dei rinvii del dibattimento disposti nel giudizio di primo grado in attesa della definizione del procedimento di sanatoria in applicazione della legge citata (cfr. sez. 3, 29.1.2004 n. 3350 ed altre).

Il decorso del termine della prescrizione, pertanto, è rimasto sospeso solo per il complessivo periodo di mesi dieci e giorni 24 per rinvii del dibattimento disposti per impedimento o su richiesta del difensore.

Inoltre, la prescrizione deve farsi decorrere dalla data indicata in contestazione, in quanto, pur essendo esatto il rilievo contenuto nella sentenza in ordine alla natura permanente del reato per la violazione edilizia, finchè si protrae l’esecuzione dei lavori (sez. un. 8.5.2002 n. 17178), nel caso in esame la commissione del fatto è stata contestata in imputazione "in epoca precedente e fino al 5 giugno 2003", sicchè la contestazione si riferisce solo a tale ultima data.

Peraltro, non emerge dalla sentenza che sia stata accertata la prosecuzione dei lavori oltre tale data, nè fino a quando sarebbero stati eseguiti.

Infine, il reato di cui al capo c) ha natura istantanea e la sua commissione coincide con l’inizio dei lavori.

Sicchè nella sostanza, con decorrenza dal 5.6.2003, pur tenendosi conto del citato periodo di sospensione del decorso del termine, ai sensi dell’art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, tutti i reati risultano prescritti il 29.10.2008, prima della stessa sentenza di primo grado.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente di ogni altra censura, non ravvisandosi elementi per il proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

Sul punto deve essere osservato che, nel caso del rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, per prodursi l’effetto estintivo del reato deve essere verificata la conformità del permesso agli strumenti urbanistici vigenti sia all’epoca di esecuzione dei lavori che a quella della domanda;

verifica che non può essere effettuata in sede di legittimità, implicando un accertamento di merito. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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