T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5270

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2006;

Vista la nota del Ministero dell’Interno prot. K10/99052 del 3 maggio 2011 con la quale l’Amministrazione ha comunicato di aver predisposto in data 28 aprile 2011 il decreto di conferimento della cittadinanza e di averlo trasmesso alla firma dei competenti organi;

Rilevato che alla camera di consiglio del 26 maggio 2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso essendo stato predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza al proprio assistito;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso in considerazione della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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