T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le;
Svolgimento del processo

Il ricorrente è cittadino ucraino residente in Italia fin da quando era bambino.

Ha frequentato le scuole in Italia ed attualmente frequenta l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

In data 27/2/07, il ricorrente ha presentato tramite il kit postale la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La Questura di Rieti ha convocato il ricorrente chiedendogli di integrare la documentazione mancando nel kit la copia del passaporto in corso di validità.

Il ricorrente – non avendo assolto gli obblighi di leva in Ucraina – non disponeva del passaporto, e non era quindi in grado di produrlo; la problematica si era già presentata in precedenza e la Questura di Rieti gli aveva rinnovato il permesso di soggiorno per ben due volte sulla base delle certificazioni di identità rilasciate dal Consolato Ucraino di Roma.

In seguito alla richiesta di integrazione documentale da parte della Questura, il ricorrente si è recato presso il proprio Consolato per cercare di ottenere il rilascio del passaporto, ma ha dovuto avviare un lungo procedimento amministrativo dinanzi alle autorità del proprio paese per poter risolvere definitivamente il problema connesso al mancato svolgimento del servizio militare, tenuto conto della sua permanente residenza all’estero.

Ha quindi chiesto – nelle more – il rilascio di un documento sostituivo in attesa della sua regolarizzazione.

La Questura di Rieti – pur essendo edotta della problematica – con il provvedimento impugnato ha respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a causa della mancata produzione del passaporto o di altro documento equipollente.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Eccesso di potere: carenza istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra più atti. Violazione dell’art. 9 e 13 del D.P.R. n. 394/99 e mancata applicazione dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 286/98. Carenza e illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

– 2. Eccesso di potere: carenza istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra più atti. Violazione dell’art. 13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 12 del D.P.R. 394/99.

3. Eccesso di potere: carenza istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra più atti. Violazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 1005/09 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 12 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente – cittadino ucraino residente con la famiglia in Italia dall’età di dieci anni – ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio essendo iscritto all’Università di Roma "La Sapienza".

La sua richiesta è stata respinta esclusivamente perché non aveva allegato alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno la copia del passaporto.

Il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non era in possesso del passaporto in quanto – non avendo assolto gli obblighi di leva nel suo paese – il Consolato Ucraino di Roma non poteva rilasciarglielo.

Già in precedenza, per due volte la Questura di Rieti gli aveva rinnovato il permesso di soggiorno utilizzando il certificato di identità consolare, documento idoneo ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.P.R. 394/99.

La Questura di Rieti – pur essendo edotta delle difficoltà incontrate dal ricorrente presso le Autorità Consolari Ucraine per ottenere il passaporto o altro documento equivalente, (e della pendenza di un procedimento dinanzi alle autorità ucraine diretto a risolvere definitivamente la problematica tenuto conto della sua permanente residenza all’estero), e pur conoscendo la condizione del ricorrente, residente in Italia fin da quando era bambino – ha nondimeno respinto la sua richiesta senza neppure considerare la sua condizione familiare, in violazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 così come integrato dall’art. 2 del D.Lgs. 5/07 (cfr. Cons. Stato Sez. VI 16/2/2011 n. 995).

Peraltro, nelle more della decisione del ricorso, il ricorrente ha ottenuto il passaporto interno da parte del Consolato Ucraino, documento idoneo ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.P.R. n. 394/99 al rilascio del permesso di soggiorno, e detto documento è stato trasmesso alla Questura di Rieti in data 29 aprile 2011 unitamente all’istanza di riesame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

Detto documento – secondo la normativa ucraina – non ha scadenza (cfr. certificazione consolare rilasciata dall’Ambasciata d’Ucraina in Italia – Ufficio Consolare di Roma del 29/4/2011 prodotta in atti dal ricorrente).

Ritiene pertanto il Collegio, che il provvedimento impugnato sia viziato per violazione dell’art. 5 comma 5 nel testo integrato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 5/07 (terzo motivo) e che comunque ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 prima parte, in quanto sono sopravvenuti elementi tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno, configurandosi la temporanea mancanza del passaporto ucraino nel novero delle mere irregolarità sanabili.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria in quanto:

– il danno morale è risarcibile solo se derivante da illecito configurabile come reato (ipotesi che qui non ricorre);

– non risulta provato che le sofferenze psicologiche patite dal ricorrente – indicate nella domanda risarcitoria – abbiano assunto i connotati del danno biologico;

– dette sofferenze non sono risarcibili neppure a titolo di danno esistenziale perché, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, l’area della risarcibilità del c.d. danno esistenziale è estremamente ridotta, e circoscritta alle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero ai casi di violazione di diritti inviolabili di rango costituzionale (cfr. Cons. Stato VI, 13.2.09 n. 776; Corte cost. 11.7.03 n. 233), dovendo trattarsi di violazioni gravi di diritti della persona, cioè di lesioni di diritti costituzionali che, sul piano ontologico, superino la soglia della tollerabilità e siano qualificate dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale e sul piano probatorio, siano accompagnate dalla dimostrazione di ripercussioni pregiudizievoli significative sotto il profilo del danno conseguenza (cfr. Cons. di Stato V, 28.5.10 n. 3397).

– non possono pertanto risarcirsi i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, che ciascuno conduce nel contesto sociale (Cons. Stato VI, 23.3.09 n. 1716, Cass. SS.UU. 11.11.08 n. 26972; SS.UU 16.2.09 n. 3677) (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano Sez. II 29/7/2010 n. 3279).

Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

– respinge la domanda risarcitoria;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *