Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23657 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di P.L. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95; c) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, a lui ascritti per avere realizzato alcuni manufatti in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza le prescritte autorizzazioni.

La Corte territoriale ha rigettato, tra l’altro, il motivo di gravarne con il quale l’appellante aveva contestato di essere proprietario delle opere abusive.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione della legge penale, deduce che la prescrizione del reato di cui al capo b) si è verificata prima della decisione della Corte territoriale, che pertanto avrebbe dovuto dichiararla.

Con il secondo mezzo di annullamento sì denunciano vizi di motivazione in relazione all’accertamento della colpevolezza dell’imputato, in quanto fondata sulla ritenuta appartenenza al medesimo dei manufatti abusivi.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Con decorrenza dalla data di commissione del fatto ((OMISSIS)), non essendosi peraltro verificata alcuna sospensione del decorso del termine, la prescrizione del reato di cui al capo b) si è verificata, ai sensi degli art. 157 c.p., n. 6) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, il 2.11.2008, prima della pronuncia della Corte territoriale, che, pertanto, avrebbe dovuto dichiararla ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Rileva, poi, la Corte che in data 2.5.2010 si è verificata anche la prescrizione degli ulteriori reati ascritti all’imputato, ai sensi dell’art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p., sempre nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L. n. 215 del 2005.

Non sussistono, peraltro, gli estremi per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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