T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5266 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’A. S.p.A. ha pubblicato in data 11 giugno 2009 l’avviso di "Selezione per corso di formazione con esame finalizzato all’assunzione" di n. 324 operatori ecologici.

La fase di preselezione è stata gestita dalla Provincia di Roma attraverso i Centri per l’Impiego.

La ricorrente ha superato le preselezione ed è stata convocata per sostenere l’esame selettivo consistente in due fasi, la prima a carico del CONSEL – Consorzio ELIS e la seconda a cura della stessa A. S.p.A.

Ha superato la fase uno ed è stata convocata per la seconda fase dell’esame, consistente in un test motivazionale, ma è stata ritenuta "non idonea"

Ha quindi impugnato la propria esclusione dalla selezione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. 133/2008, recante disposizioni per il reclutamento del personale delle società pubbliche. Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01, concernente norme sul reclutamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Deduce la ricorrente che l’A. S.p.A., essendo una società pubblica, per essere il suo intero capitale detenuto dal Comune di Roma, nel reclutamento del personale sarebbe assoggettata al rispetto dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/01.

La selezione, invece, si sarebbe svolta in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, con conseguente illegittimità.

2. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1, 2.2., 3.1 del codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento. Violazione di legge dell’art. 3 della L. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

Lamenta la ricorrente la violazione del regolamento interno che disciplina le procedure di assunzione del personale.

La selezione non sarebbe stata né imparziale, né trasparente ed il suo giudizio di inidoneità sarebbe del tutto immotivato.

3. Violazione di legge, in particolare degli artt. 3, 6, 7 e ss. della L. 241/90. Illegittimità per carenza di motivazione e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dei principi generali di buon andamento della P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

Deduce la ricorrente il difetto di motivazione della sua scheda di valutazione.

Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.

L’A. S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Anche il Comune di Roma (ora Roma Capitale) si è costituito in giudizio ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 560/10 la domanda cautelare è stata respinta in considerazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’A. S.p.A., secondo cui – attesa la propria natura privatistica -, le controversie relative al reclutamento del proprio personale ricadrebbero nella giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione è fondata.

L’A. S.p.a, è una società per azioni ed il rapporto di lavoro intercorrente con il proprio personale è di tipo privatistico regolamentato dal CCNL Federambiente; non può pertanto annoverarsi nell’ambito delle pubbliche amministrazioni – per le quali sussiste l’obbligo di assunzione del personale mediante concorso ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 165/01 -.

anche se il suo intero capitale sociale è detenuto dal Comune di Roma.

La mancata sottoposizione all’obbligo di reclutamento del personale mediante concorso, comporta che le controversie relative alla selezione del personale non possono rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la norma dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 165/01 secondo cui: "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" è norma speciale di stretta interpretazione, e non può pertanto essere utilizzata in via analogica, come invece pretenderebbe la ricorrente.

Il riferimento alla disciplina degli appalti non è pertinente, perché in quella materia l’attribuzione della giurisdizione ha una base normativa, che nel caso di specie difetta.

Ritiene pertanto il Collegio di condividere pienamente quanto già ritenuto dalla giurisprudenza, secondo cui: "In tema di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate, il principio secondo cui le relative controversie rientrano – anche per quanto riguarda l’espletamento delle procedure concorsuali – nella giurisdizione del g.o. in conseguenza della natura privatistica del rapporto con tali aziende, trova applicazione anche nel caso in cui l’intero capitale sociale appartenga al Comune, in quanto, anche in questo caso, l’Azienda municipalizzata costituisce struttura autonoma rispetto all’organizzazione pubblicistica e non può essere equiparata alle "pubbliche amministrazioni" cui l’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 riserva la giurisdizione del g.a. per le sole procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti (Cassazione civile, sez. un., 10 marzo 2011, n. 5685) (decisione resa con riferimento ad analoga controversia relativa al reclutamento del personale da parte dell’Azienda Mobilità e Trasporti Bari – A. S.p.A., anch’essa interamente partecipata nel capitale sociale dal Comune, come nel caso dell’A. S.p.A.).

Del resto, detta decisione ribadisce quanto già ritenuto in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI 17/6/09 n. 3971), secondo cui la selezione del personale nel caso di enti privatizzati si configura come attività di organizzazione di tipo privatistico sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Analoga controversia, peraltro, è stata proposta dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – che ha ritenuto la propria giurisdizione sulla base dei medesimi principi esposti in precedenza (sent. 30/11/2010 n. 18924).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue la devoluzione della causa al Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro munito di giurisdizione, previa riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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