Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23656 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano ha affermato la colpevolezza di A.N. in ordine al reato di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20, a lui ascritto perchè, quale legale rappresentante della ditta Porycom Energia S.r.l., realizzava abusivamente, in zona sismica di seconda categoria, una struttura metallica costituita da sei pilastri e travi con sovrastante copertura ad una falda in lamiera zincata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con quattro mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:

1) Violazione dell’art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c).

In sintesi, si deduce che la contestazione del fatto contenuta nel capo di imputazione è formulata in termini assolutamente generici, non essendo precisate le ragioni per le quali l’intervento è stato ritenuto abusivo ed in particolare quale delle condotte previste dalla L. n. 64 del 1974 è stata attribuita all’imputato, con la conseguente lesione del diritto di difesa. La citata Legge, art. 20, infatti, contiene solo la previsione sanzionatoria. Si osserva anche che la legge in materia di costruzioni in zona sismica trova applicazione solo per i manufatti edilizi.

2) Errata qualificazione giuridica della condotta.

Reato omissivo.

Intervenuta prescrizione.

Mancata dichiarazione di estinzione ex art. 129 c.p.p..

Si deduce che dal tenore della sentenza emerge che il giudice di merito ha ritenuto il fatto ascritto all’imputato di natura commissiva, mentre nel caso di inosservanza della normativa in materia sismica solo la violazione delle norme tecniche ha natura commissiva, finchè durano i lavori, mentre tutte le altre condotte, consistite nell’omessa denuncia dei lavori e della mancanza di autorizzazione hanno carattere omissivo ed il reato è di natura istantanea. In tali ipotesi il termine di prescrizione decorre dalla data di inizio dei lavori. Nel caso in esame la violazione ascritta all’imputato è sostanzialmente costituita dalla omessa presentazione del progetto relativo ai lavori, con la conseguenza che il termine di prescrizione del reato omissivo era già decorso alla data della pronuncia della sentenza ed il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarlo di ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

3) Si eccepisce in ogni caso la prescrizione del reato.

4) Mancata concessione della non menzione della condanna.

Il ricorso è fondato.

La fattispecie di reato sostanzialmente contestata all’imputato è quella della omessa denuncia dei lavori con allegato progetto e del mancato ottenimento della prescritta autorizzazione prima dell’inizio dell’intervento.

Tali reati hanno natura istantanea (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.M. in proc. Lauriola ed altri), con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

Nel caso in esame dalla sentenza emerge che la struttura era stata già realizzata alla data dell’accertamento, sicchè quanto meno dalla stessa (8.11.2005) ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione.

La prescrizione, pertanto, si è verificata, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 6), e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, in data 8.11.2008 prima della sentenza impugnata con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarla ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

L’accoglimento del secondo motivo di gravame è assorbente di ogni altra censura, non emergendo peraltro dalle stesse elementi per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Abruzzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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