T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5265

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 30 aprile 2007;

Rilevato che la legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno" e che il D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che "per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda";

Rilevato, altresì, che il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni";

Ritenuto, pertanto, che alla stregua delle predette disposizioni il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda;

Vista l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale;

Considerato che l’art. 31 comma 2 del codice del processo amministrativo dispone che l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Rilevato che il termine per la conclusione del procedimento è scaduto il 30 aprile 2009 mentre il ricorso è stato proposto soltanto il 7 marzo 2011 ampiamente oltre il termine annuale previsto dalla legge;

Ritenuta, pertanto, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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