Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21490 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 giugno 2008 la Corte di appello di Salerno rigettava gli appelli avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, preannunciata per Euro 104.992,32 nei limiti di 81 milioni, sulle seguenti considerazioni:

1) il debitore Ri. non aveva provato il pagamento di L. 35 milioni; 2) il pagamento di L. 59.300.000, avvenuto mediante effetti cambiari, assegni bancari e contanti doveva presumersi comprensivo di interessi e capitale essendo irrilevante, nella specie, il principio secondo cui i pagamenti si imputano prima agli interessi e poi al capitale; 3) il precetto è rimasto efficace per L. 33.522.700 oltre interessi per i periodi di competenza, e quindi la domanda risarcitoria del Ri. per il pregiudizio all’immagine di imprenditore commerciale era da respingere.

Ricorrono per cassazione R.R. cui resiste R. P. che ha proposto ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. vanno riuniti.

1.1- Il ricorso principale è ammissibile ancorchè nel preambolo sia indicato come difensore Ciro Cirillo anzichè Aldo Di Vito essendo a questi conferita la procura a margine, dal medesimo autenticata, e da questi firmato il ricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce: "Violazione dell’art. 1282 c.c.; art. 1194 c.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" e conclude con il seguente quesito di diritto: "Accerti la Corte se vi è stata violazione del principio dell’ onere della prova ex art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in materia di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., e se quindi dovesse esser il debitore a provare che il creditore abbia acconsentito a che i pagamenti parziali effettuati andassero imputati al capitale o se, per converso, dovesse esser il creditore a provare di aver acconsentito a che i pagamenti ricevuti andassero imputati in conto capitale. E se in mancanza di tale prova si applica l’automatismo ex lege di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento parziale si imputa prima agli interessi e spese e poi al capitale; accerti la Corte se vi è stata violazione di diritto secondo cui sono dovuti gli interessi su crediti liquidi ed esigibili quanto meno nel grado di appello e ciò con riconoscimento anche d’ufficio. E ciò secondo quanto stabilito dell’art. 1182 c.c., e quindi del principio della naturale fecondità del denaro per cui le somme liquide ed esigibili producono interessi di pieno diritto, e quanto meno sono dovuti gli ulteriori interessi di pieno diritto, e quanto meno sono dovuti gli ulteriori interessi in grado di appello riconoscibili in tale sede anche d’ufficio".

Il motivo è nella prima parte inammissibile, nella seconda infondato.

Ed infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata è che, avendo il Ri. pagato L. 59.300.000 in tempi e con mezzi diversi, è da presumere che nel complessivo importo sono stati conteggiati gli interessi, secondo il principio normativo per cui l’imputazione va effettuata prima ad essi, e poi al capitale. Questa ratio non è impugnata contrapponendo argomentazioni logiche e contabili diverse e pertanto la censura è inammissibile. Quanto alla seconda parte, pacifico che il creditore opposto può avanzare domanda riconvenzionale per il pagamento degli interessi su crediti liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., e a prescindere se sia ammissibile o meno per la prima volta in appello la relativa domanda per la natura accessoria di essi rispetto al credito esecutato, in ogni caso non possono esser attribuiti d’ufficio (Cass. 24858/2005).

3.- Il ricorso incidentale – per violazione e falsa applicazione di leggi – vizio in procedendo – art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", è proposto in via subordinata e dipendente ed è pertanto assorbito.

La complessiva vicenda processuale induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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