Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 13-06-2011, n. 23711 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 03/06/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava la richiesta di affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 avanzata da R.V., osservando che allo stato non poteva formularsi un giudizio prognostico favorevole, atteso che era ancora in corso l’osservazione scientifica della personalità. In particolare il Tribunale riteneva necessaria la prosecuzione della osservazione, tenuto conto da un lato del lontano fine pena e dall’altro della negativa personalità del richiedente, desunta da numerosi precedenti penali (reati commessi fino al 2008) e dalla nota informativa dei Carabinieri di Marano di Napoli, dalla quale era emerso che lo stesso era vicino al clan camorristico "Nuvoletta-Polverino" operante nel territorio campano e al quale alcuni dei suoi familiari erano legati.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, deducendo che il Tribunale, pur ritenendo l’ammissibilità della richiesta, non aveva valutato l’idoneità della misura a perseguire la cura della tossicodipendenza, nè aveva considerato che il richiedente, il cui comportamento carcerario era stato regolare, aveva dimostrato una seria volontà di recupero, iniziando un programma di disintossicazione e di riabilitazione.

Inoltre il Tribunale aveva recepito l’informativa di polizia senza procedere ad un esame critico della stessa e in assenza di ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza della adesione del ricorrente al clan camorristico e del requisito della attualità della sua pericolosità sociale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici e in attesa dei risultati definitivi della osservazione, ha ancorato il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti, valorizzando in particolare non solo i precedenti penali anche recenti del ricorrente, ma anche la negativa nota informativa dei C.C. di Marano di Napoli. Tali elementi, valutati correttamente dal Tribunale sotto il profilo della loro rilevanza, sono indubbiamente rivelatori di una persistente ed elevata pericolosità del ricorrente, il cui contenimento non può essere perseguito attraverso la misura alternativa richiesta, tanto più che, anche in relazione all’affidamento terapeutico, occorre accertare se la misura sia idonea a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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